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Campania - Eccellenza B, il Giudice Sportivo rivoluziona la Classifica: sconfitte a tavolino per Agropoli e Sanseverinese
09.02.2012 20:30 di Davide La Rocca
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Vero e proprio terremoto nel Girone B di Eccellenza: il giudice sportivo ha accolto i reclami di Città di Pompei (avverso la capolista Agropoli) e dell'Ippogrifo Sarno (contro la Sanseverinese). Ecco i comunicati integrali: RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA CITTÀ DI POMPEI / AGROPOLI DEL 12.11.2011
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Città di Pompei in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Muro Mauro (nato il il 16.03.1993); preso atto delle controdeduzioni della società Agropoli; vista la nota, dell’8 febbraio 2012, della Segreteria del Giudice Sportivo della Lega PRO; preso atto delle controdeduzioni prodotte dalla società Agropoli 1921; tanto premesso, rileva la fondatezza del reclamo. Invero, il nominato calciatore, all’atto dell’infrazione tesserato a favore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., come dal C.U. n. 168/496 del 30.05.2011 della nominata Lega PRO, a seguito della gara del 28.05.2011, Salernitana – Giulianova (valevole per l’ultimo turno dei quarti di finale del Campionato Nazionale Berretti della stagione sportiva 2010/2011), veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo Nazionale della più volte indicata Lega, quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per una giornata di gara. Tale squalifica, non rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all’espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi dell’art. 22 C.G.S. – in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul citato Comunicato Ufficiale della Lega PRO medesimo. Deve ribadirsi, sul punto, che la gara di riferimento era l’ultima del Campionato Nazionale Berretti 2010/2011, per la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. Di conseguenza, il calciatore Muro Mauro non ha potuto espiare l’indicata sanzione a suo carico nell’anno sportivo medesimo (2010/2011), atteso che, come dal comma 3 dell’art. 22 C.G.S., “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Nel caso che ci occupa, considerato che il calciatore ha cambiato società di appartenenza, nella stagione sportiva corrente (2011/2012),
La sanzione residuata a carico del calciatore Muro Mauro, dunque, avrebbe dovuto essere espiata esattamente in occasione della prima giornata del Campionato di prima squadra, nella corrente stagione sportiva 2011/2012, della nuova società di sua appartenenza (l’Agropoli). Deve ulteriormente precisarsi: a) che tutti i calciatori (tra i quali quello in argomento) tesserati, nell’anno sportivo 2010/2011, a favore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., sono stati svincolati d’autorità, su delibera del Presidente della F.I.G.C., come dal C.U. n. 40 / A del 21.07.2011; b) che neppure nella stagione sportiva in corso, dunque, il nominato calciatore ha potuto espiare la sanzione a proprio carico in gare ufficiali della medesima Salernitana Calcio 1919 S.p.A.; c) che egli si è tesserato, a favore della società Agropoli, con decorrenza dal 3.09.2011; d) che, ai sensi dell’anzidetto art. 22, comma 6, C.G.S., innanzi trascritto, egli avrebbe dovuto espiare la residua sanzione, a suo carico, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società (Agropoli) di tesseramento; e) che il calciatore medesimo ha partecipato, o è stato inserito nelle distinte ufficiali della società Agropoli, in occasione delle gare di seguito specificate: Agropoli / Massa Lubrense del 10.09.2011 (prima giornata di Campionato); Libertas Stabia / Agropoli del 18.09.2011; Agropoli / Real Poseidon del 25.09.2011; Due Principati / Agropoli dell’1.10.2011; Agropoli / Solofra del 9.10.2011; Calpazio / Agropoli del 16.10.2011; Agropoli / Palmese del 23.10.2011; Mirabella Eclano / Agropoli del 30.10.2011; Agropoli / Sporting RECLAMO IPPOGRIFO SARNO A.S.D. – GARA SANSEVERINESE 1928 / IPPOGRIFO SARNO A.S.D. DEL 27/11/2011
Il G.S.T., letti gli atti pervenuti dalla C.D.T., di cui alla sua delibera, pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 72 del 2 febbraio 2012, pag. 1711, con la quale è stata revocata la delibera di questo G.S.T. di inammissibilità del reclamo di prima istanza, della società Ippogrifo Sarno A.S.D., in ordine alla gara di cui all’epigrafe, con la remissione del fascicolo a questo G.S.T., per l’esame nel merito del reclamo medesimo; preso atto della ritualità e tempestività dell’atto, in relazione alle quali si rinvia alla citata delibera della C.D.T.; esaminato nel merito il reclamo della società Ippogrifo Sarno A.S.D., ne rileva la fondatezza. La reclamante si duole che la società Sanseverinese 1928, dopo l’iniziale partecipazione alla gara di tre calciatori cosiddetti “giovani” (rispettivamente, uno nato nel 1992, uno nel 1993 ed uno nel 1994: Magliocca Luca, nato il 6.07.1993; Zambrano Mauro, nato il 4.04.1992; Caliano Giovanni, nato il 5.04.1994), al 16’ del secondo tempo, contravvenendo alla norma sul limite di partecipazione dei calciatori, sostituiva il nominato calciatore Magliocca Luca (indicato in distinta con il numero 2) con il calciatore Liotto Paolo, nato il 5.05.1992. Come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011 del C.R. Campania, le socie tà di Eccellenza hanno “l’obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell’attività ufficiale, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1994 in poi, almeno un calciatore na to dal 1° gennaio 1993 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi, anche n el caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti”. A seguito della citata sostituzione, dunque, la società Sanseverinese 1928 ha proseguito la gara con due calciatori nati dall’anno 1992 in poi ed un calciatore nato dall’anno 1994 in poi. Essa, dunque, non aveva più in campo i calciatori di fascia “giovane” (uno per ciascuna delle tre fasce d’età innanzi specificate), in violazione della richiamata normativa. A nulla rileva che, dopo soli due minuti, e cioè al 18° del secondo tempo, e ssa abbia provveduto alla sostituzione del LA NUOVA CLASSIFICA
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