Campionato Juniores Regionale - Riconoscimento di un calciatore tramite Whatsapp: gara da ripetere

28.01.2016 19:15 di  Davide La Rocca   vedi letture
Campionato Juniores Regionale - Riconoscimento di un calciatore tramite Whatsapp: gara da ripetere
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La tecnologia fa passi da gigante, è vero, ma guai ad esagerare. E così è anche nel calcio: in una gara del campionato juniores lombardo (Sporting Landriano-Locate), un calciatore è stato riconosciuto tramite la fotografia del documento sull'applicazione whatspp; il documento in originale è arrivato solo all'intervallo. Ma leggiamo il comunicato del giudice sportivo:
 
"(...) Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che in violazione della norma vigente il calciatore Pezzali Matteo nato il 6-11-1998 della società Locate è stato ammesso sul terreno di gioco dall'inizio della gara senza essere in possesso di tessera federale ovvero di documento di identità. E' stato identificato inizialmente tramite foto della carta di identità riprodotta sul cellulare a mezzo della applicazione Wats App solamente durante l'intervallo veniva presentata al direttore di gara l'originale del documento di identità. Chiede
pertanto l'assunzione dei necessari provvedimenti.
(...) il calciatore Pezzali Matteo nato il 6-11-1998 ha partecipato alla gara per tutto il primo tempo identificato solamente mediante la foto della sua carta di identità ritratta sullo smartphone del calciatore stesso. La regola 3 del Giuoco del calcio ed in particolare nella sezione Decisioni ufficiali della FIGC si dispone quanto segue: Adempimenti preliminari alla gara 1) Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto almeno in duplice copia, 4) Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato
presentato.
Identificazione dei calciatori 1) L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal SGS e dai Comitati. Pertanto non si può non rilevare che la norma in modo esplicito e categorico dispone che prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, il direttore di gara debba procedere alla loro identificazione ed a tal fine è altrettanto categorico nel disporre che oltre alla conoscenza personale del direttore di gara un calciatore può
essere identificato solamente attraverso documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti, una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un
Notaio, apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal SGS e dai Comitati Il calciatore Pezzali Matteo della società Locate peraltro non personalmente conosciuto dall'arbitro, prima dell'inizio della gara non era in possesso di documento ufficiale valido ovvero di foto autenticata o di tessera federale quindi è stato ammesso indebitamente sul terreno di giuoco per tutta la durata del primo tempo essendo possibile il suo impiego in gara (magari come calciatore ritardatario)solo dopo il formale riconoscimento.
PQM
ll Giudice Sportivo dispone la ripetizione della gara (...) "