Condannati gli otto calciatori ex Turris. Un turno di squalifica per Croce

30.10.2014 22:38 di Ermanno Marino   vedi letture
Condannati gli otto calciatori ex Turris. Un turno di squalifica per Croce

E' arrivata la decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha condannato, così come era prevedibile, gli otto calciatori ex Turris che lo scorso anno, nella gara giocata in Basilcata col Real Metapontino, si resero protagonisti del gesto poi sanzionato dalla Commissione Disciplinare Nazionale ovvero consegnaro a fine gara le maglie agli ultrà Corallini.

Per tale ragione è arrivata oggi la decisione del Tribunale Nazionale Federale che ha squalificato gli ex giocatori della Turris per una partita e ha sospeso per venti giorni l'ex dirigente accompagnatore, il diggì Francesco Mango. Multata di 1.200 euro la Turris, oggi Neapolis Mugnano. Un turno di squalifica quindi per l'attaccante del Brindisi Antonio Croce, l'unico peraltro a presentare una memoria difensiva, insieme a Giuseppe Allocca, Luigi Lucchese, Matteo Bisogno, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo e Stefano Manzo.

 

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo, Francesco Mango e la Società Turris Neapolis Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per i Signori Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a 1 (una) giornata di squalifica ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Francesco Mango, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena per la Società Turris Neapolis Srl, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (euro milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 1.200,00 (euro milleduecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale diprimo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica per 1 (una) giornata ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali, per i Signori Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo;

- inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Francesco Mango;

- ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) per la Società Turris Neapolis Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti