Doppia vittoria per il Due Torri: il Giudice Sportivo respinge i ricorsi di Nuova Gioiese ed Agropoli

25.02.2015 12:30 di Marco Pompeo Twitter:    vedi letture
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Arriva una doppia vittoria fuori dal campo per il Due Torri. Il giudice sportivo di Serie D, il notaio Francesco Riccio, ha infatti respinto i ricorsi di Nuova Gioiese ed Agropoli per le gare giocate proprio contro il club di Piraino.

Due Torri - Nuova Gioiese

Il Giudice Sportivo,  - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio  dalla L.C. NUOVA GIOESE con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. DUE TORRI la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, i calciatori Matinella Santo e Treppiedi Salvatore, schierati rispettivamente con i nn. 6 e 14 dalla A.S.D. DUETORRI nell'ambito della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per nullità degli atti di trasferimento presso la suddetta società, a causa di vizi inerenti la sottoscrizione del relativi modelli;  - lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. DUE TORRI, con le quali si contestano esclusivamente profili di inammissibilità del reclamo, per mancata comunicazione alla controparte nei termini;  - visto il C.U. N.4/TFN - Sez. Tess. del 17 febbraio 2015 con cui il Tribunale federale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio pervenuta da codesto Giudice sportivo, dichiara "validi ed efficaci i tesseramenti dei calciatori Matinella Santo e Treppiedi Salvatore in favore della società A.S.D. DUE TORRI";  - lette le ulteriori memorie inviate dalla A.S.D. DUE TORRI, entro il termine previsto dall'art. 21, C.G.S. CONI;  P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo;  2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0;  3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della L.C. NUOVA GIOIESE 1967; 

Agropoli - Due Torri

Il Giudice Sportivo,  - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. AGROPOLI con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. DUE TORRI la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5, del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante, i calciatori Matinella Santo e Lima Marco, schierati rispettivamente con i nn. 6 e 15 dalla A.S.D. DUE TORRI nell'ambito della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per nullità degli atti di trasferimento presso la suddetta società, a causa di vizi inerenti la sottoscrizione del relativi modelli;  - lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. DUE TORRI, con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma il regolare tesseramento dei calciatori Matinella Santo e Lima Marco per la stagione sportiva 2014-15;  - visto il C.U. N.4/TFN - Sez. Tess. del 17 febbraio 2015 con cui il Tribunale federale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio pervenuta da codesto Giudice sportivo, dichiara "validi ed efficaci i tesseramenti dei calciatori Matinella Santo e Treppiedi Salvatore in favore della società A.S.D. DUE TORRI";  - lette le ulteriori memorie inviate dalla A.S.D. DUE TORRI, entro il termine previsto dall'art. 21, C.G.S. CONI;  - rilevato come il tesseramento del calciatore Lima Marco risulti operato lo stesso giorno e secondo modalità identiche a quelle del calciatore Matinella Santo, così come identica era la contestazione mossa avverso i due tesseramenti dalla U.S. AGROPOLI;  P.Q.M. Delibera:  1) di respingere il reclamo;  2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-0;  3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S. AGROPOLI;  4) di condannare la U.S. AGROPOLI al pagamento delle spese in favore della A.S.D. DUE TORRI, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell'art. 16, comma 5, C.G.S. F.I.G.C.