Turris, che grana: arrivano 6 punti di penalizzazione!

06.10.2017 10:00 di Davide La Rocca   vedi letture
Turris, che grana: arrivano 6 punti di penalizzazione!

Torre del Greco si è svegliata stamane con una notizia a dir poco nefasta, sportivamente parlando: i corallini, infatti, sono stati puniti con 6 punti di penalizzazione dalla procura federale. La società presenterà ricorso ma, intanto, riportiamo il comunicato integrale:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Del sig. Abbate Michele, Presidente della società ADS Pietro Abbate poi fusa con Miano che ha dato luogo alla SP Turris Calcio ASD per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento all’art. 10, comma 2 CGS, anche in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto federale, art. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;
Dei sig.ri: Notaro Felice, Notaro Carlo, Parisi Francesco, Floriano Trulli, Cerullo Pietro, dirigenti accompagnatori della società ADS Pietro Abbate poi fusa con Miano che ha dato luogo alla SP Turris Calcio ASD per violazione dei principi sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento all’art. 10, comma 2 CGS, anche in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto federale, art. 39 e 43, commi 1 e 6, art. 61, commi 1 e 5 NOIF;
Dei Calciatori Apuzzo Antonio (per la gara del 29/11/2014), Pinchera Luca (per le gare del 6/12/2014, 23/11/2014 e 8/3/2015), Folchetti Angelo (per le gare del 4/5/2015 e 25/4/2015), Imoletti Giacomo (per la gara del 19/4/2015), De Risi Raffaele (per la gara del 14/5/2015), De Luca Giovanni (per la gara del 19/4/2015) per violazione dei principi sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento all’art. 10, comma 2 CGS, anche in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto federale, art. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF.
Della Società ADS Pietro Abbate poi fusa con Miano che ha dato luogo alla SP Turris Calcio ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comm1 1 e 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati. La Procura federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impegnati nelle gare di cui al deferimento malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Notaro Felice, Notaro Carlo, Parisi Francesco, Floriano Trulli, Cerullo Pietro, con la prescritta dichiarazione che i calciatori in essa indicati erano regolarmente tesserati e ha, conseguentemente, contestato a carico del Presidente Abbate Michele l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei calciatori agli accertamenti medici obbligatori ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi, ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari riassunte in epigrafe procedendo al deferimento innanzi a questo Tribunale Federale territoriale.

Il Tribunale Federale Territoriale:
- vista l’informazione trasmessa alla Procura federale e la documentazione trasmessa;
- esaminate le difese pervenute dal sig. Abbate Michele e contenute nella memoria del 30/6/2017, nonché quelle della ASD AP Turris pervenute a mezzo PEC in data 20/8/2017;
- uditi gli avvocati Calabrese e Noviello, rispettivamente per il sig. Abbate e per la ASD Turris, come da verbale di udienza del 4/9/2017.

Alla medesima udienza del 4/9/2017, il sostituto Procuratore federale concludeva per l’accoglimento delle seguenti sanzioni:
ad Abbate Michele, Presidente, n. 6 mesi di inibizione;
ai dirigenti: Notaro Felice, n. 6 mesi di inibizione;
a Notaro Carlo, Floriano Trulli, Cerullo Pietro, n. 3 mesi di inibizione;
a Parisi Francesco, n. 6 mesi di inibizione;
ai calciatori: Apuzzo Antonio n.3 giornate di squalifica; Pinchera Luca n. 5 giornate di squalifica; Folchetti Angelo n.4 giornate di squalifica; Imoletti Giacomo n. 4 giornate di squalifica; De Risi Raffaele n. 3 giornate di squalifica; De Luca Giovanni n. 3 giornate di squalifica;
alla A.S.D. Turris, n. 6 punti di penalizzazione e € 600,00 di ammenda.

Osserva che deve essere, preliminarmente rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa del sig. Abbate. Nessuna rilevanza ha, ai fini della competenza territoriale del Tribunale adito, la circostanza che il deferimento in questione sia stato proposto dalla Procura federale interregionale. A tale plesso organizzativo, del tutto interno all’organizzazione della Procura (artt. 32 e 32 bis CGS), non fa riscontro una deroga delle competenze territoriali dei Tribunali territoriali e nazionale che restano disciplinati dall’art. 30 del CGS. Nella specie, le gare e il domicilio dei deferiti radicano la competenza innanzi a questo Tribunale Territoriale. Nel merito, ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano fondati per tabulas poiché dall’istruttoria svolta risulta i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la ASD Turris alla data delle gare, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi calciatori non siano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Nondimeno, le sanzioni devono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura federale in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate , il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. La sanzione va confermata per la ASD Turris anche con riferimento alle gare antecedenti alla sua costituzione avvenuta nel maggio del 2015, poiché i deferiti hanno fatto parte anche delle società alle quali la ASD Turris è succeduta e alle quali fanno riferimento le gare oggetto del deferimento della Procura federale. La responsabilità diretta e oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS va affermata anche nei casi di successione degli enti e delle persone giuridiche. Essa segue, infatti, l’operato degli individui che rappresentano l’ente e, nella specie, i deferiti erano Dirigenti e Presidente della ADS Pietro Abbate poi fusa con Miano e oggi, al pari, sono dirigenti e Presidente della SP Turris Calcio ASD. Le sanzioni vanno quindi, definite come in dispositivo in relazione agli addebiti. PQM il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni: ad Abbate Michele, Presidente, 6 (sei) mesi di inibizione; ai dirigenti: Notaro Felice, 6 (sei) mesi di inibizione; a Notaro Carlo, Floriano Trulli, Cerullo Pietro, 3 (tre) mesi di inibizione; a Parisi Francesco, 6 (sei) mesi di inibizione; ai calciatori: Apuzzo Antonio 3 (tre) giornate di squalifica; Pinchera Luca 5 (cinque) giornate di squalifica; Folchetti Angelo 4 (quattro) giornate di squalifica; Imoletti Giacomo 4 (quattro) giornate di squalifica; De Risi Raffaele 3 (tre) giornate di squalifica; De Luca Giovanni 3 (tre) giornate di squalifica; all’A.S.D. Turris, 6 (sei) punti di penalizzazione e € 600,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato regionale Campania per le comunicazioni di rito.