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Grana Sarnese, arrivano due punti di penalizzazione

16.02.2018 16:44 di  Giovanni Pisano   vedi letture
UFFICIALE: Grana Sarnese, arrivano due punti di penalizzazione
© foto di NotiziarioCalcio.com

La Sarnese è stata sanzionata con due punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato di Serie D girone H causa le vertenze degli ex calciatori: Di Capua e Savarese. Questa la sentenza:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti
Presidente; dall’Avv. Licia Grassucci, dal Prof. Giuseppe Sigillò Massara Componenti; con
l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta
Segretario con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra
si è riunito il 08.02.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORIGO FRANCESCO
(all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società S.S.D. Pol. Sarnese 1926
Srl), SOCIETÀ SSD POL SARNESE 1926 – (nota n. 4969/168 pf 17-18 GP/AA/mg del 6.12.2017).
Il deferimento
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018


Con provvedimento del 6.12.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale
Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– Origo Francesco, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD
Pol. Sarnese 1926 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in
relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver
pagato ai calciatori, Sigg.ri Savarese Giuseppe e Di Capua Ferdinando, le somme accertate
dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni rispettivamente prot. n.
121/Cae/2016-17 e n.108/Cae/2016-17 del 7.3.2017, pubblicate con C.U. n. 251 del 7.3.17, nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce;
– la Società SSD Pol. Sarnese 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante
pro-tempore.

Il patteggiamento
Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Origo Francesco, quest’ultimo
in proprio e in qualità di Presidente della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl, hanno depositano
proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig.
Origo Francesco, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due),
sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl,
sanzione base penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di € 450,00 (Euro
quattrocentocinquanta/00), diminuita di 1/3 pari a punti 2 (due) ed € 150,00 (Euro
centocinquanta/00), sanzione finale penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda
di € 300,00 (Euro trecento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta
congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Origo Francesco, in proprio e
in qualità di Presidente della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl ha depositato istanza di
patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23
comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con
la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale
per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie
e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della
Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti
operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza
la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni
effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente,
salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni
successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel
medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di
giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro
accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle
parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia
dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018
decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come
formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.
Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005
03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti
sanzioni:
inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Origo Francesco;
penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e
ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) nei confronti della Società SSD Pol. Sarnese 1926
Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.