Vincolo Sportivo per i dilettanti. Il Tar dichiara il ricorso irricevibile

28.06.2013 12:15 di  Massimo Poerio   vedi letture
Vincolo Sportivo per i dilettanti. Il Tar dichiara il ricorso irricevibile

Subisce uno stop la battaglia che Pasquale Mauriello, supportato dall'Associazione Italiana Calciatori, sta facendo per abolire il vincolo sportivo che vige per i calciatori dilettanti (e solo per loro) fino all'età di 25 anni.

Mauriello aveva presentato ricorso al Tar del Lazio contro il suo mancato svincolo, il tribunale ha però deciso che tale ricorso è in parte inammissibile e parzialmente irricevibile. 

IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - 1. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’istanza di ricusazione proposta in data 13 giugno 2013 dal sig. Pasquale Mauriello con delega rilasciata solo a due dei suoi tre difensori, e precisamente agli avv.ti Antonio De Silvestri e Paolo Moro, dei quali peraltro solo il primo ha sottoscritto la procura.

Il ricorrente ricusa il Presidente del Collegio sul rilievo che lo stesso in passato è stato difeso, in un contenzioso che lo vedeva coinvolto in qualità di controinteressato per la Presidenza di una Sezione del Tar Milano, dall’avv. Luigi Medugno, attuale difensore nel presente giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). Tra il Presidente del Collegio giudicante e l’avv. Medugno ci sarebbe, quindi, quel “legame da vincoli di affiliazione con alcuno dei difensori“ che ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 2, c.p.c. concretizzerebbe motivo di ricusazione.

L’istanza di ricusazione è manifestamente infondata, non sussistendo i presupposti ai quali il n. 2 del comma 1 dell’art. 51 riconnette l’obbligo per il giudice di astenersi e, quindi, gli estremi, ai sensi del successivo art. 52, per la parte di ricusare il giudicante. L’avv. Medugno ha infatti assistito il Presidente Riggio in un giudizio instaurato dinanzi al Tar Lazio da altro magistrato nel lontano 2002, quindi più di 10 anni fa, giudizio conclusosi dinanzi al Consiglio di Stato nel 2005. Si tratta con evidenza di un singolo, specifico rapporto professionale che si era instaurato tra il Presidente Riggio e l’avvocato Medugno, ben lontano quindi dal “vincolo di affiliazione”. Aggiungasi che, come dichiarato a verbale dallo stesso Presidente Riggio, non sussiste neanche un rapporto di amicizia o di frequentazione con l’avvocato Medugno.

Del tutto fuori luogo sono poi le illazioni sull’alto grado di reiezione dei ricorsi proposti contro la F.I.G.C. difesa dall’avv. Medugno, dipendendo tale esito – come dimostra la quasi totalità di conferme da parte del giudice di appello (che ha riformato poche sentenze in relazione al profilo della giurisdizione, sul quale il Tar aveva accolto la prospettazione di parte ricorrente avversata dalla Federazione e sulla quale è poi intervenuta la Corte costituzionale 11 febbraio 2011 n. 49) – dalla capacità della Federazione di conformare correttamente il proprio operato all’osservanza delle regole, pressoché quasi tutte interne all’ordinamento sportivo.

Il Collegio riscontra, dunque, un’assoluta assenza di ragioni specifiche ex artt. 18, comma 1, c.p.a. e 51 e 52 c.p.c., nell’istanza di ricusazione in esame, tale da non farla ritenere rapportabile alle ipotesi enucleate dalle predette disposizioni. L’istanza di ricusazione deve essere quindi rigettata, in quanto manifestamente infondata.

L’infondatezza dell’istanza di ricusazione consente al Collegio, ai sensi dell’art. 18, comma 4, c.p.a., di proseguire nel giudizio. Ciò perché la sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ipso jure la sospensione del procedimento, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione sulla sua ammissibilità, per verificare se risultino ictu oculi carenti i requisiti formali posti dalla legge per l’ammissibilità della stessa (Cons. St., sez. IV, 25 ottobre 2006, n. 6370). Sulla stessa istanza di ricusazione deciderà poi definitivamente un diverso Collegio, all’uopo costituito, ai sensi dell’art. 18, comma 5, c.p.a..

2. Alcune brevi puntualizzazioni sembrano al Collegio necessarie per definire esattamente la materia contenziosa.

Il sig. Pasquale Mauriello, calciatore dilettante tesserato per la Società USD Sa.Ma.Ger., con sede a Latina, in data 5 aprile 2011 ha chiesto a quest’ultima di essere svincolato. Il successivo 22 aprile 2011 la Società gli ha negato lo svincolo, richiamando il c.d. “vincolo sportivo” sancito dalla normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo cui gli atleti dilettanti devono essere legati dal vincolo sportivo, che determina l’appartenenza del cartellino dell’atleta alla Società per la quale egli è tesserato, che può disporne e cederlo o non ad altra Società, anche previo pagamento di un corrispettivo economico, fino all’età di 25 anni.

Il sig. Mauriello ha impugnato tale diniego dinanzi al giudice sportivo, e cioè alla Commissione tesseramenti, che ha respinto il ricorso con decisione del 7 settembre 2011, e alla Corte di Giustizia Federale, che ha confermato il rigetto con decisione del 10 gennaio – 14 febbraio 2012. Infine, l’atleta si è rivolto al Tribunale Arbitrale per lo Sport (Tnas), chiedendo l’annullamento del diniego di svincolo, previa disapplicazione della normativa federale ad esso preclusiva. Il Tnas, con lodo del 15 giugno 2012, ha rigettato l’istanza di arbitrato. Ha, in particolare, affermato: a) di “essere incline a reputare che non può essere riconosciuto al giudice sportivo il sindacato sulla validità e/o efficacia delle norme federali in relazione alle norme e ai principi di carattere costituzionale o, comunque, che trovano la loro fonte nell’ordinamento statuale”. Ha quindi ritenuto che “giammai il giudice sportivo potrebbe operare una supplenza rispetto al legislatore federale”. Ha aggiunto che “se il legislatore statale ha scelto – con il conforto della Corte costituzionale – di precludere al giudice statale l’annullamento delle disposizioni sportive, a fortiori dovrebbe essere negato al giudice sportivo il sindacato volto alla loro disapplicazione che, in buona sostanza, si convertirebbe in una negazione di efficacia della norma dell’ordinamento sportivo”; b) che non appaiono condivisibili “le tesi della parte istante in relazione al merito della controversia”.

Il sig. Mauriello ha quindi impugnato dinanzi a questo giudice il lodo arbitrale, unitamente agli atti allo stesso presupposti, tra i quali i Regolamenti interni della F.I.G.C., nella parte in cui prevedono l’istituto del vincolo sportivo pluriennale anziché annuale. Ha chiesto altresì l’annullamento delle norme dell’ordinamento sportivo del C.O.N.I. (e della F.I.G.C.) che conferiscono alla decisione del Tnas natura non di provvedimento amministrativo ma di lodo arbitrale, in quanto tale impugnabile dinanzi alla Corte di appello e solo per vizi di nullità.

Le parti resistenti, proprio principiando dalla natura conferita dalle norme dell’ordinamento sportivo alla decisione del Tnas, hanno tutte eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la gravata decisione del 15 giugno 2012 del Tribunale Arbitrale per lo Sport impugnabile solo dinanzi alla Corte di appello e sempre che ne vengano dedotti vizi di nullità.

3. Il ricorso, così come comunicato alle parti e scritto a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è improcedibile con riferimento all’impugnazione delle norme, riconducibili al C.O.N.I. e alla F.I.G.C., che attribuiscono alla decisione del Tnas natura di “lodo arbitrale”, come tale impugnabile dinanzi alla Corte d’appello per soli vizi di nullità. In effetti il ricorrente impugna tali norme solo per l’ipotesi in cui non sia accolta la sua impostazione primaria di dare delle stesse un’interpretazione che conferisca alla decisione del Tnas natura di “provvedimento amministrativo”, nonostante il nomen juris di “lodo”, fattore quest’ultimo che il ricorrente ha ritenuto di per se solo non determinante, sulla scia delle numerose pronunce del giudice amministrativo di primo e di secondo grado che, in passato, avevano attribuito natura di “provvedimento amministrativo” al “lodo” emesso dalla Camera di Conciliazione di Arbitrato dello Sport.

Rileva però il Collegio che tale impugnazione è stata proposta per la prima volta dinanzi a questo giudice, in palese violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che obbligava il ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ultimo grado della giustizia sportiva.

E’ noto che ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale. Peraltro, in relazione a tale ultimo caso il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).

Il ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo le norme che attribuiscono natura arbitrale alla decisione emessa dal Tnas. Non sono stati infatti esauriti, su questa questione, tutti i gradi della giustizia sportiva, mancando una pronuncia dell’Alta Corte. A questa il sig. Mauriello avrebbe dovuto rivolgersi, dopo la conclusione della procedura arbitrale, assumendo di voler adire il giudice amministrativo per il vaglio di legittimità di tale decisione e di esserne impedito dalle norme dell’ordinamento sportivo che, partendo dall’erroneo assunto che tale decisione ha natura di lodo, individuavano illegittimamente il giudice competente nella Corte d’appello. In altri termini, la pronuncia negativa del Tnas conferiva al sig. Mauriello la legittimazione e l’interesse a rivolgersi all’Alta Corte (naturalmente per l’annullamento non del lodo del Tnas ma delle norme che precludevano l’accesso al giudice amministrativo) e, in caso di reiezione del ricorso, per impugnare dinanzi a questo giudice la decisione (id est, il provvedimento amministrativo) da essa emesso.

Sotto questo profilo, dunque, il ricorso è, in parte qua, improcedibile.

4. Il ricorso, nella parte volta all’annullamento della decisione del Tnas del 15 giugno 2012 e delle norme che sanciscono il c.d. vincolo sportivo, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Come si è detto, infatti, l’art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I. al comma 3 prevede - con statuizione intangibile perché non correttamente impugnata - la competenza della Corte di appello a verificare la nullità del lodo che abbia deciso su questioni rilevanti per l’ordinamento giuridico dello Stato, rilevanza che lo stesso ricorrente (pag. 5 dell’atto introduttivo del giudizio) attribuisce alla controversia portata al vaglio della giustizia sportiva.

Tale conclusione potrebbe esimere il Collegio dall’esame dell’ulteriore questione, sollevata da tutte le parti resistenti, relativa alla natura della decisione del Tnas per dichiarare, ove venisse confermata la dedotta natura di lodo arbitrale, la carenza di giurisdizione di questo giudice. Ed infatti, ove pure questo Collegio attribuisse alla predetta decisione natura sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, rimarrebbe, perché non correttamente contestato, che questo provvedimento deve comunque essere impugnato dinanzi alla Corte d’appello, perché così tassativamente previsto dal cit. art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I.

Né il Collegio potrebbe seguire il percorso logico che aveva portato il Consiglio di Stato, con le note sentenze della VI sezione n. 5025 del 9 luglio 2004 e n. 527 del 9 febbraio 2006 (di cui si parlerà in seguito), a superare la qualificazione nominativa assegnata dalle allora vigenti norme del C.O.N.I. e della F.I.G.C. alla decisione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato dello Sport, atteso che il testo normativo, prima della novella del 2008, aveva consentito al giudice di appello di darne un’interpretazione che non ponesse dubbi di legittimità della norma stessa. In altri termini, la formulazione del complesso di norme al cospetto del Consiglio di Stato era tale da renderne possibile una lettura interpretativa – che giungesse a configurare la decisione della Camera di Conciliazione quale provvedimento amministrativo emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale – rispettosa dei principi dell’ordinamento sportivo e statale.

Come si dirà in seguito, la novella del 2008 ha mutato notevolmente il sistema di giustizia dello sport e la nuova formulazione del tessuto normativo non consente più di pervenire alle conclusioni del giudice d’appello senza porsi il dubbio della legittimità delle norme stesse.

Peraltro il Collegio, ben consapevole della rilevanza della questione che le parti hanno sottoposto al suo vaglio, non intende esimersi dal loro esame.

5. Già nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente, evidentemente ben consapevole dell’eccezione che sarebbe stata sollevata dalle parti resistenti, ha affermato che la decisione pronunciata dal Tnas ha, al di là del nomen juris, natura di provvedimento amministrativo e non di lodo arbitrale. A supporto di tale conclusione ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Tar Lazio formatasi in relazione alla natura della pronuncia della Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I..

Alcune puntualizzazioni risulteranno utili al fine del decidere.

La prima è che la novella introdotta nel 2008 ha sostituito alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I. due organismi, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva (art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I.) e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (art. 12 ter dello stesso Statuto).

Si tratta di organismi con competenze diverse. Come infatti chiarito dall’art. 3, comma 1, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri, la competenza arbitrale del Tribunale è alternativa a quella dell’Alta Corte.

La decisione dell’Alta Corte interviene solo su questioni di notevole rilevanza per l’ordinamento nazionale e sempre che abbiano ad oggetto diritti indisponibili. La decisione dalla stessa pronunciata, in quanto provvedimento amministrativo emesso nell’ultimo grado della giustizia sportiva, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. z, c.p.a..

Il Tnas ha invece competenza (arbitrale) “a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione” (comma 1 dell’art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I.) e sempre che le questioni ad esso sottoposte abbiano ad oggetto diritti disponibili (art. 3, comma 1, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri).

La seconda precisazione da fare attiene alla portata della decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 5025 del 9 luglio 2004, che ha definitivamente chiarito il rapporto tra le decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I. e la giustizia statale, ponendo una serie di principi che sarebbero stati poi pressoché costantemente seguiti dal giudice amministrativo di primo e di secondo grado. Riformando la sentenza del Tar Lazio n. 2987 dell’1 aprile 2004, il giudice di appello era pervenuto alla conclusione che la decisione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I. aveva natura di provvedimento amministrativo sul rilievo che con la Comunicazione Ufficiale n. 16/cf del 16 aprile 2004, pubblicata anche sul sito internet ufficiale della F.I.G.C., la Corte Federale aveva affermato che i rimedi interni dell’ordinamento sportivo si esauriscono solo dopo il tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I. e dopo l’arbitrato in caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione (punto 2, in cui i due rimedi vengono indicati come obbligatori). La predetta Camera di Conciliazione e Arbitrato costituiva l’ultimo grado della giustizia sportiva, da adire quindi in via obbligatoria prima dell’eventuale ricorso giurisdizionale.

Ad avviso del giudice di appello tale ricostruzione risultava incompatibile con la qualificazione del lodo pronunciato dalla Camera come vero e proprio lodo arbitrale, alternativo alla giurisdizione statale. Si trattava, invece, sempre secondo il Consiglio di Stato n. 5025 del 2004, della decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. Corollario obbligato di tale conclusione era l’impugnabilità del c.d. lodo, pronunciato dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I., dinanzi al giudice amministrativo, non vigendo la limitazione dei mezzi di impugnazione previsti dall’art. 829 c.p.c. per i lodi arbitrali.

Le conclusioni cui era pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5025 del 2004 sono state approfondite e confermate dalla stessa VI Sezione, con la sentenza n. 527 del 9 febbraio 2006, in ragione, essenzialmente, della natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilità, ai sensi dell’art. 6, l. 21 luglio 2000, n. 205 (ora art. 12 c.p.a.), in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive. Gli interessi legittimi sono esclusivamente nella disponibilità dell’Amministrazione, solo l’attività amministrativa li fa sorgere e ne determina l’entità, essi sono anche indisponibili in relazione all’indisponibilità del potere amministrativo, di per sé inesauribile ed irrinunciabile, contestabile nel termine decadenziale (termine, di fatto, non conciliabile con la lunghezza delle incombenze necessarie per la costituzione dei giudici arbitrali) e annullabile solo in forza di decisioni dei giudici amministrativi od ordinari (art. 113, ultimo comma, Cost.).

Il Collegio, proprio principiando dalle argomentazioni sviluppate dal giudice di appello, ritiene di non poter pervenire, in relazione alla nuova disciplina, alle medesime conclusioni.

Naturalmente, sulla base del principio che non basta una qualificazione per determinare la natura di un istituto, non è di ostacolo la circostanza che siano gli artt. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I. e 30 dello Statuto della F.I.G.C. a individuare nella decisione del Tnas un lodo arbitrale.

Il citato art. 12 ter, infatti, non si limita a definire “lodo” la decisione assunta dal Tnas ma prevede espressamente che la stessa, quale atto conclusivo di un arbitrato rituale, sia impugnabile, ove la controversia sia rilevante per l’ordinamento giuridico dello Stato, soltanto dinanzi alla Corte di appello per motivi di nullità. L’individuazione di tale giudice non consente di interpretare il procedimento come avente “le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale” ma concluso con un provvedimento amministrativo (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025). La scelta (più volte reiterata nelle diverse norme dell’ordinamento sportivo: art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I.; art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C.; art. 28 del Codice dei giudizi innanzi al Tnas e disciplina degli arbitri, che rinvia al citato art. 12 ter) della Corte d’appello, quale giudice dello Stato dinanzi al quale impugnare la decisione del Tnas, rende evidente la volontà di articolare il procedimento che si svolge dinanzi a detto Tribunale quale vero e proprio arbitrato rituale, che si conclude con il lodo. La legittimità di tale scelta non è sindacabile da questo giudice per le ragioni già esplicitate sub 3.

Aggiungasi che, come si è detto, la novella del 2008 - all’unico organo (la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport) competente a decidere in via definitiva (quale ultimo grado della giustizia sportiva) le controversie insorte tra Federazione e tesserati - ha sostituito due diversi organi, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con distinte competenze: l’uno (l’Alta Corte di Giustizia Sportiva) per le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e comunque sempre che la lite sia di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte; l’altro (il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Diverse le competenze, diversa la natura dell’atto conclusivo del procedimento giustiziale e diverso, infine, il giudice dello Stato competente a conoscere della sua impugnazione: provvedimento amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo per le controversie portate dinanzi all’Alta Corte per asserita lesione di interessi legittimi; lodo arbitrale rituale impugnabile dinanzi alla Corte d’appello per le controversie portate dinanzi al Tnas per asserita lesione di un diritto soggettivo disponibile. Posizione giuridica soggettiva, quest’ultima, che la norma dello Stato (art. 806 c.p.c) prevede possa essere tutelata in sede arbitrale.

Non sembra in grado di contrastare la correttezza di tale conclusione la considerazione che il lodo emesso all’esito dell’arbitrato rituale potrebbe, in ipotesi (e illegittimamente), pronunciare anche su situazioni giuridiche soggettive riconducibili all’interesse legittimo. Tale evenienza non è in grado, infatti, di spostare la competenza a conoscere la legittimità del lodo dalla Corte di appello al giudice amministrativo, risolvendosi piuttosto in un vizio (come affermano alcuni) o addirittura nell’inesistenza (come affermano altri) del lodo stesso. Preme peraltro al Collegio sottolineare che non è comunque questo il caso sottoposto al suo esame atteso che il sig. Mauriello aveva chiesto al Tnas di dichiarare la nullità (o l’annullamento) del vincolo sportivo con la Società USD Sa.Ma.Ger., facendo valere il proprio diritto soggettivo di atleta dilettante a svolgere liberamente l’attività sportiva di calcio a livello agonistico, previa disapplicazione delle norme federali che lo impediscono.

Da rilevare altresì l’inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 49 dell’11 febbraio 2011 la quale, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio (pag. 9), non attribuisce affatto alla decisione del Tnas natura di provvedimento amministrativo, limitandosi ad affermare che le decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato dello Sport – organismo sostituito dal Tnas – hanno natura di provvedimenti amministrativi (“… le decisioni assunte dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (organismo, peraltro, oramai soppresso in quanto sostituito in seno al C.O.N.I. dal neo istituito Tribunale nazionale arbitrale dello sport) hanno la natura di provvedimenti amministrativi …”).

6. Il profilo di inammissibilità si estende anche all’impugnazione delle norme che impongono il vincolo sportivo.

Nella memoria depositata il 31 maggio 2013 il ricorrente afferma che in ogni caso le controversie in materia di tesseramento-vincolo non sarebbero deducibili in arbitrato perché attengono a posizioni non disponibili. Il giudice naturale competente a dirimere, in via definitiva, tale contenzioso sarebbe il giudice amministrativo.

Anche tale rilievo non è assecondabile, atteso che è stato il ricorrente a ritenere di dover adire il Tnas. Come si è detto, questi ha respinto il ricorso non eccependo la propria incompetenza (salvo un rapido cenno alla possibile competenza dell’Alta Corte di Giustizia in relazione all’impugnazione delle norme regolamentari). Seppure la decisione del Tnas fosse sotto tale profilo erronea la sua natura di lodo impedisce a questo giudice di accertare il vizio, potendo lo stesso essere impugnato solo dinanzi alla Corte di appello e soltanto per vizi di nullità. In altri termini, dall’eventuale incompetenza del Tnas a decidere sul ricorso volontariamente proposto dal sig. Mauriello non può discendere che la sua pronuncia sia inutiliter data e non può dunque il ricorrente ritenersi autorizzato ad adire, quasi per saltum, il giudice amministrativo. Ove effettivamente la controversia attenga a diritti indisponibili e sia di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, essa avrebbe dovuto essere portata al vaglio dell’Alta Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I., e avverso la decisione dalla stessa adottata il sig. Mauriello avrebbe potuto, ove di segno negativo, ricorrere al giudice amministrativo, costituendo essa sì un “provvedimento amministrativo” emesso dall’organo dell’ultimo grado della giustizia sportiva (comma 1 del citato art. 12 bis).

7. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti in causa in considerazione della complessità della vicenda contenziosa.

Per questo motivo

l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.