Caccia all'arbitro, 4 anni di squalifica ad un calciatore di Terza Categoria

01.03.2018 22:00 di  Giovanni Pisano   vedi letture
Caccia all'arbitro, 4 anni di squalifica ad un calciatore di Terza Categoria
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Domenica scorsa il match di Terza Categoria (girone A) tra Eagles Caronno e Mascia United è stato sospeso dopo i primi 45′ sul punteggio di 4-0. Questo è accaduto perchè il portiere della squadra ospite Armando Palokaj, dopo essere stato espulso dall’arbitro, lo ha colpito con due calci alla schiena provocandogli forte dolore e abrasioni. Anche per lui, come accaduto per Elvis Muca, giocatore del Buguggiate reo di un atto simile in Buguggiate-San Luigi Albizzate, è arrivata una punizione esemplare.
Ecco le decisioni del giudice sportivo in merito a quanto accaduto in Eagles Caronno-Mascia United.

Dalla lettura del rapporto di gara si è rilevato che al 47′ del p.t. il calciatore PALOKAJ Armando della Società MASCIA UNITED veniva espulso per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro.

Dopo la notifica del provvedimento di espulsione il calciatore sopraindicato si avvicinava nuovamente al D.d.G. e, liberatosi dalla presa dei compagni e di alcuni dirigenti della squadra ospitante, lo colpiva con DUE calci alla schiena provocandogli forte dolore e abrasioni. Per tale motivo l’Arbitro sospendeva l’incontro non essendo più nelle condizioni fisiche e psicologiche per proseguire la gara. Successivamente si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Varese dove gli venivano accertate le contusioni subite e dimesso con prognosi di CINQUE giorni.

Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene:
•che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014.
•che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica (…) che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui…” (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva d’ Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
•che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi…”.

Si rammenta inoltre che il Direttore di Gara potrà adire a vie legali (previa richiesta e successiva autorizzazione F.I.G.C.) in deroga al vicolo di Giustizia Sportiva e alla clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto Federale.

Per tali motivi

SI DELIBERA

A) di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo al momento della sospensione (EAGLES CARONNO – MASCIA UNITED 4-0)

B) infliggere al calciatore PALOKAJ Armando della Società MASCIA UNITED la sanzione della squalifica sino a tutto il 28.02.2022. Si precisa inoltre che detta sanzione va considerata ai fine dell’applicazione delle misure amministrative nei confronti della Società MASCIA UNITED come previsto dall’Art. 16 comma 4 BIS del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27-01-2016).