Commissione Accordi Economici: condannate Gragnano, Gelbison e Nocerina

09.01.2018 19:30 di Giovanni Pisano   vedi letture
Commissione Accordi Economici: condannate Gragnano, Gelbison e Nocerina

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 14 Dicembre 2017, accertati gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti
decisioni:

9)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/A.S.D.NOCERINA 1910
Con reclamo datato 7.09.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1919il sig.Gaetano NAVAS, chiedeva la condanna della
società controinteressata al pagamento della somma di €.1.200,00 a titolo di residuo del
compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione
sportiva 2016/2017.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento
L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,
rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e
decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma
pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la
A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Gaetano NAVAS della somma di €.1.200,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Alfredo VARSI/A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO
la Commissione Accordi Economici
– letto il reclamo;
– letta la memoria difensiva datata17/10/2017 della società tempestivamente prodotta;
– letta la memoria di replica del reclamante datata 30/10/2017;
– sentito il reclamante all’udienza del 14/12/2014, assistito dall’Avv. Federico Schiavoni
– rilevato che:
1) le quietanze liberatorie prodotte dalla società attestano pagamenti per complessivi Euro
10.100,00 e la firma in calce alle stesse è stata riconosciuta come propria dal reclamente in
udienza, come da dichiarazione scritta in atti, avendole lo stesso visionate negli originali;
2) l’ulteriore documentazione prodotta dalla società non ha i requisiti minimi richiesti dall’art. 25
bis, comma 6 del -regolamento L.N.D. ai fini probatori;
3) la differenza tra l’importo previsto dall’accordo economico (Euro 14.000,00) e l’importo
attestato complessivamente dalla quietanze liberatorie (Euro 10.100,00) è pari ad Euro 3.900,00;
4) il reclamo reca una minore domanda di pagamento per Euro 3.100,00;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI
GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Alfredo VARSI della somma di €.3.100,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CHIOCHIA/U.S.AGROPOLI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2017 il sig.Vincenzo CHIOCHIA si rivolgeva
a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2016/17.
Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00 richiedeva la condanna della Società al
pagamento della rimanente somma di €.3.500,00.
La Società in data 26.10.2017 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.
Con ulteriore memoria in data 2.11.2017, il legale del calciatore, modificava la richiesta del
credito, ammettendo un mero errore nella quantificazione dello stesso, in €2.500,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio
e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’
accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa
in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione accordi economici presso la L.N.D. condanna la Società U.S.AGROPOLI al
pagamento in favore del sig.Vincenzo CHIOCHIA della somma di €.2.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.