Decreto rilancio: ecco i quattro articoli che riguardano il sistema calcio

28.05.2020 12:35 di Stefano Sica   vedi letture
Decreto rilancio: ecco i quattro articoli che riguardano il sistema calcio

Come noto, il Decreto rilancio del 19 maggio 2020, contenente "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è entrato in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sono ben quattro gli articoli (98, 216, 217 e 218) che normano tutto il comparto relativo al calcio e che interessano il mondo di addetti ai lavori e imprenditori del settore. Cinque le tematiche affrontate nel decreto: 1) la CIG in deroga per i calciatori professionisti; 2) il bonus per i collaboratori sportivi delle società dilettantistiche; 3) il regime di locazione degli impianti sportivi; 4) i pieni poteri assunti dal Consiglio Federale della Figc relativamente a qualsiasi decisione attenga alla conclusione o alla ripresa dei campionati, alla definizione delle classifiche e al format dei tornei per la successiva stagione 2020-21; 5) istituzione di un fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. 

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI APRILE-MAGGIO (ART. 98) 

"Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020". Importante sottolineare che ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda per i mesi di aprile e maggio 2020.

Va ricordato che 1) il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2) non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto. 

MISURE PER I CALCIATORI PROFESSIONISTI (ART. 98)

"I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265". Il provvedimento riguarda in sostanza la Cassa integrazione salariale in deroga che, appunto, copre 9 settimane non lavorate. Agli atleti di serie A, B e C (il cui trattamento, ricordiamo, riguarda solo la durata della sospensione del rapporto di lavoro), è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

IMPIANTI SPORTIVI (ART. 95 decreto legge 17 marzo 2020, poi convertito nella legge 27 del 24 aprile)

"Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali". L'Art. 216 del Decreto rilancio ha allargato la sospensione del pagamento di questi oneri fino al 30 giugno 2020. 

"I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020". L'Art. 216 del Decreto rilancio ha allargato la sospensione del pagamento di questi oneri fino al 31 luglio 2020, "o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”. 

A tal proposito, l'Art. 216 del Decreto rilancio spiega anche che "in ragione della sospensione delle attività sportive, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. La sospensione delle attività sportive è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva".

FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE (ART. 217)

Il Decreto rilancio prevede la creazione di un fondo i cui criteri di gestione saranno stabiliti con Decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. L'idea del fondo, viene precisato, nasce dall'idea di "far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19". Le risorse di questo fondo - istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - "sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo".

Nello specifico, si illustra che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145".

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNULLAMENTO, ALLA PROSECUZIONE E ALLA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI, PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI (ART. 218)

E' questo l'articolo che attribuisce pieni poteri al Consiglio Federale della Figc, come richiesto dal presidente Gabriele Gravina al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, quando la sospensione forzata dei campionati dovuta all'emergenza epidemica per il Covid-19, aveva bloccato qualsiasi meccanismo decisionale, messo a serio rischio dalla minaccia di ricorsi. Non a caso, al comma 1 si spiega che "in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021". Potrebbe essere anche possibile, quindi, procedere immediatamente alla paventata riforma dei campionati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 delle Noif.  

Il comma 2, poi, chiarisce opportunamente anche l'aspetto della giustizia sportiva: ogni controversia, infatti, è demandata direttamente al Coni. Un escamotage normativo finalizzato a limitare i possibili effetti di un'estate bollente proprio sul fronte dei ricorsi. Questo comma chiarisce che "nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello Sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3".

Proprio il comma 3 spiega, tuttavia, che "le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza".

Ai commi 5 e 6, viene anche specificato che è possibile proporre appello al Consiglio di Stato entro i 15 giorni successivi all'udienza dinanzi al Tar, e che, in ogni caso, "le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.

Insomma, chiusa l'emergenza Covid-19, si tornerà al normale funzionamento degli organi di giustizia sportiva secondo la gerarchia prevista dalle Noif.