Dalla paura al sospiro di sollievo: ecco perché il nuovo DCPM è una boccata d'ossigeno per i dilettanti

13.10.2020 16:45 di  Ermanno Marino   vedi letture
Dalla paura al sospiro di sollievo: ecco perché il nuovo DCPM è una boccata d'ossigeno per i dilettanti
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Prima la grande paura instillata da chi aveva paventato il nuovo blocco dello sport dilettantistico, poi il sospiro di sollievo quando si è capito che non sarebbe stato così. Fino alla pubblicazione delle nuove misure varate dal governo per contrastare l'emergenza sanitaria del coronavirus.

Pubblicato questa mattina il nuovo DPCM, firmato nella notte di lunedì 12 ottobre dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza, che sarà in vigore fino al 13 novembre 2020. Un DPCM che rappresenta una vera boccata d'ossigeno per i club dilettantistici.

Tra le misure contenute nel testo riportiamo di seguito quelle di interesse per le società ed associazioni affiliate.

1) Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal CONI,  dal CIP e dalle rispettive Federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, Enti organizzatori.

2) Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purchè nei limiti del 15% della capienza.

3) Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo punto, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.