Riportiamo di seguito le decisioni del giudice sportivo di Serie C dopo le analisi dei referti arbitrali in merito all'ultimo turno di campionato.

A carico di Società

AMMENDA € 2.000,00 PRO VERCELLI
Per avere, i suoi sostenitori (il 20% circa dei 254 presenti) posizionati nel Settore Curva Ovest, al 72° minuto della gara, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità e ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione, necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S. e 34/166 considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.500,00 LIVORNO
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, tra il primo e secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. divelto e lanciato, al termine della gara, due seggiolini nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. danneggiato altri due seggiolini posti nel Settore loro riservato; 4. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta sub. 2) e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).



AMMENDA € 600,00 PERUGIA
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 69° minuto della gara, due bottigliette di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

AMMENDA € 500,00 LECCO
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato nel recinto di gioco, al 22° minuto del primo tempo, un fumogeno e, al 47° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno, senza conseguenze; 2. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato; 3. danneggiato i teloni posti nel Settore Ospiti destinati a coprire i posti non utilizzati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00 PONTEDERA
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da due sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato, al termine della gara, la recinzione in 34/167 ferro del Settore Tribuna Scoperta, muovendola con forza e provocando oscillazioni, così danneggiando il cordolo di cemento e la struttura stessa. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., integrazione r.c.c., documentazione video e fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00 PIANESE
Per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

A carico di Allenatori

ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

MUSSO ROBERTO (CITTADELLA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e protestava veementemente e platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ORTOLANI GIAN MARCO (PERUGIA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina protestando platealmente e proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).

CONTE BRUNO (SORRENTO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina proferendo frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

A carico di Calciatori

Squalifica per due gare

IACCARINO GENNARO (AREZZO) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in un contrasto di gioco, lo colpiva con intensità con i tacchetti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti.

RIZZO FRANCESCO (FOGGIA) per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo la caviglia dell’avversario con i tacchetti esposti.

ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, lo affrontava a distanza ravvicinata (testa a testa) e successivamente lo colpiva con una manata al volto, senza provocargli conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

FINARDI EMANUELE (PERGOLETTESE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva espressioni blasfeme e parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. 34/170 Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale).

Squalifica per una gara

LEVERBE MAXIME JEAN (L.R. VICENZA) per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Mehic Dino (Benevento)
Manetti Giulio (ForlÌ)
Manzari Giacomo (Perugia)
Pretato Mattia (Pontedera)
Vona Edoardo (Pontedera)
Galli Giorgio (Alcione Milano)
Guccione Filippo (Arezzo)
Di Pasquale Davide (Crotone)
Errico Andrea (Guidonia Montecelio)
Calabrese Bernardo (Latina)
Odjer Moses (Livorno)
Lambrughi Alessandro (Pergolettese)
Ercolani Luca (Pianese)
Iotti Ilario (Pro Vercelli)
Spedalieri Jonathan Andrea (Renate)
Di Noia Giovanni (Trapani)
Primasso Andrea (Vis Pesaro)

Sezione: Serie C / Data: Mer 12 novembre 2025 alle 08:15
Autore: Redazione NotiziarioCalcio.com / Twitter: @NotiziarioC
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