Caso stadio Picerno-Lavello, l'esperto Calabrese: «Non è sufficiente predisporre la modulistica per la richiesta...»

10.06.2021 19:06 di  Redazione NotiziarioCalcio.com  Twitter:    vedi letture
Caso stadio Picerno-Lavello, l'esperto Calabrese: «Non è sufficiente predisporre la modulistica per la richiesta...»

Grande attesa e fermento per la decisione della Corte d’Appello Federale in merito al ricorso presentato dal Lavello sull’omologazione dello stadio “Mancinelli” di Tito, inaugurato l’1 giugno 2017. La società lucana, che aveva disputato lo scorso 11 aprile il match di campionato uscendone sconfitta per 3-1, aveva presentato ricorso contestando l’omologazione del campo di gioco. La redazione di Cosmopolismedia, per avere maggiori delucidazioni su tutto l’iter di omologazione, ha intervistato, in esclusiva, l’ingegnere Raffaele Calabrese, esperto di impianti sportivi.

“In merito a questa vicenda, posso solo esprimere un giudizio su quello che sono i regolamenti e su qual è l’iter burocratico per l’omologazione dei campi con manto erboso artificiale. I campi in erba artificiale, in Italia, sono soggetti ad un regolamento approvato dalla FIGC e dalla CISEA, la Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale. Un impianto, una volta realizzato, deve essere omologato da tale ente: tutte le omologazioni hanno una durata di quattro anni e, una volta scadute, devono essere rinnovati tutti i certificati entro la data di scadenza. Qualora ciò non dovesse accadere, si andrebbe incontro ad un periodo di ‘vacatio’. Ciò che dovrebbe essere fatto per evitare problematiche e assicurare una continuità al certificato di omologazione al campo con erba artificiale, prima della scadenza, ci si attivi per la nuova omologazione. La CISEA, inoltre, sei mesi prima della scadenza di tale certificato, invia una comunicazione al proprietario dell’impianto proprio per evitare dei possibili problemi relativi all’omologazione. Non è sufficiente predisporre la modulistica per la richiesta della nuova omologazione ma, alla data effettiva dell’incontro, occorre già avere la nuova attestazione: tale documentazione, però, non deve essere una deroga. Le società, quindi, devono trovarsi nella condizione tale da poter avere una continuità, nel tempo, di tali certificazioni".

"Il regolamento - prosegue Calabrese - non prevede deroghe: nella data di scadenza, la società deve aver già ottemperato alla nuova omologazione, dopo che la FIGC abbia svolto un nuovo controllo del campo. Naturalmente, quando un campo non ha l’omologazione, le manifestazioni sportive della FIGC non possono essere ritenute regolari: non sono possibili eventi di carattere agonistico in un impianto che non ha omologazione. Posso affermare che, qualora il giorno della partita il certificato di omologazione risultasse scaduto, l’incontro non si sarebbe dovuto disputare. Il regolamento è chiaro: non è con l’invio della modulistica che una società riceve la deroga di un’omologazione. Esiste solo un certificato che viene rilasciato a seguito della conclusione dell’iter che prevede la richiesta, la supervisione dei tecnici FIGC e del certificato di nuova omologazione: è una procedura semplice e lineare, che dovrebbe essere rispettata in tutte le sue forme. Quando si parla di omologazione, si fa riferimento al campo in erba artificiale: l’unico organismo, in Italia, che rilascia tale certificazione è il Laboratorio FIGC-LND di Roma. Tale documentazione non va confusa con le licenze d’uso che vengono rilasciate dalle leghe di appartenenza, in riferimento ai campionati che saranno svolti, e che non hanno nulla a che vedere con l’omologazione sulle generalità dell’impianto, che viene rilasciata dal CONI”.