Sicilia - Le decisioni del giudice sportivo
Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Sig. Gaetano Bruno, Sig. Pietro Castellana, Dott. Andrea Fasulo, Sig. Gaetano Sapienza e dal rappresentante dell’A.I.A., a.b. Pietro Consagra, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
1.3.1. Campionato di Eccellenza
GARE DEL 5/10/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 5/10/2014 CITTA DI SIRACUSA – ACIREALE 5-0;
Reclamo Acireale
Con reclamo ritualmente proposto la Società Acireale chiede l’irrogazione alla Società Città di Siracusa della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3; la reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Carbonaro Giuseppe, schierato dalla Società consorella, sebbene non ne avesse titolo in quanto, “pur essendo iscritto all’albo dei tecnici presso il Settore Tecnico della FIGC, non aveva chiesto la sospensione “volontaria” dall’albo stesso per potere svolgere attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni”; la reclamante ritiene, vista la contemporaneità del tesseramento come calciatore e dell’iscrizione all’albo dei tecnici, essere stato violato il disposto di cui agli artt. 38 e 40 delle N.O.I.F. ed agli artt. 17, 18, 34, 36 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico;
La Società reclamante sostiene quindi che: “1. l’iscrizione all’Albo dei Tecnici ed il tesseramento per una società sono posizioni giuridiche distinte e la prima è condizione necessaria per il secondo; 2. gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico;
3. (solo) la sospensione “volontaria” dall’Albo dei Tecnici consente lo svolgimento di attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, previa presentazione, al Settore Tecnico, di domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività; Pertanto, in via assoluta, la permanenza di iscrizione all’Albo dei Tecnici è incompatibile con il tesseramento da calciatore a meno che - e la deroga vale solo in ambito dilettantistico – il tecnico intenda svolgere anche l’attività di calciatore per la stessa squadra che allena o richieda la sospensione dal predetto Albo al fine di svolgere attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni”.
Entrando nel merito, va detto che, affinché venga dichiarata la posizione irregolare di un calciatore durante una gara, occorre che venga provato che questi sia incorso in ciò che la giurisprudenza sportiva definisce “doppio tesseramento” (come calciatore per due distinte Società o come allenatore di una e calciatore di altra); si ricorda poi che questo Organo di Giustizia assume le proprie decisioni, per quanto attiene alla posizione di tesseramento, in base agli atti del competente Ufficio Tesseramento; Nel caso in specie risulta che il Carbonaro è tesserato, nel corso della stagione 2014/2015, in qualità di calciatore, per la Società Città di Siracusa dal 17/09/2014; si è altresì accertato che il Carbonaro ha ottenuto l’abilitazione quale allenatore di base in data 24/01/2014 ma che non è stato mai tesserato, per tale titolo, per
alcuna Società.
Non può non rilevarsi che il titolo di allenatore si acquisisce con la frequenza di un corso con esame finale e che, per potere esercitare tale funzione, il soggetto abilitato deve necessariamente iscriversi nei ruoli del Settore Tecnico; è comunque solo a seguito del tesseramento a favore di una qualche Società che un soggetto può esercitare l’attività di allenatore. (art. 38 N.O.I.F.);
Pertanto, è ovvio che il semplice possesso dell’abilitazione, quindi, costituisce un titolo che può essere utile solo a seguito di un eventuale tesseramento; poiché la Società reclamante non ha in alcun modo provato che in atto il Carbonaro operasse, come calciatore e come allenatore, sulla base di due distinti tesseramenti è di tutta evidenza che lo stesso, alla data della disputa della gara di cui si tratta, si trovasse in posizione regolare;
Per quanto sopra; Ritenendo del tutto legittima la partecipazione alla gara in oggetto del calciatore Carbonaro Giuseppe della Società Città di Siracusa; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Acireale, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
GARE DEL 18/10/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/11/2014
TALLUTO FRANCESCO PAOLO (FC RIBERA 54)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
RUSSO ANDREA (SPORTSOCCER MILAZZO 1937)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
RANNO ANTONINO (CATANIA S.PIO X A R.L.)
CALVARUSO CARLO (FC RIBERA 54)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
SANTONOCITO PIETRO (CATANIA S.PIO X A R.L.)
FALLEA GIUSEPPE (FC RIBERA 54)
TUMMIOLO ANDREA (FC RIBERA 54)
CORSINO GIANMARCO (PARMONVAL)
AMMONIZIONE II infr
CHIAVARO ALFIO LUCA (CATANIA S.PIO X A R.L.)
MONTALBANO CORRADO (FC RIBERA 54)
BOGNANNI SIMONE (PARMONVAL)
CARONIA BARTOLOMEO (PARMONVAL)
CINCOTTA MAURO (PARMONVAL)
CAMARDA MIRCO (SPORTSOCCER MILAZZO 1937)
DALLOGLIO MAURIZIO (SPORTSOCCER MILAZZO 1937)
SALMERI ANDREA (SPORTSOCCER MILAZZO 1937)
AMMONIZIONE I infr
CONTE PIERPAOLO (CATANIA S.PIO X A R.L.)
RICCOBONO MARCO (FC RIBERA 54)
TARANTINO IVAN (PARMONVAL)
D ANNA FRANCESCO (SPORTSOCCER MILAZZO 1937)
GARE DEL 19/10/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 100,00 CITTA DI MESSINA S.R.L.
Per mancata predisposizione di adeguato servizio d’ordine.
Euro 80,00 PATERNO 1908
Per lancio di petardi all’interno dell’impianto da parte di
sostenitori posizionati fuori dallo stesso.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/12/2014
GAROFALO VINCENZO (CASTELBUONESE)
Nella qualita’ di addetto al servizio d’ordine, assumeva reiterato
contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti di un A.A.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 10/11/2014
ERRANTE PIETRO (CITTA DI ROSOLINI)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, reiterato
anche a fine gara.
FALCO CORRADO (CITTA DI ROSOLINI)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, a fine gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/11/2014
PRESTIANNI FRANCESCO (CASTELBUONESE)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, a fine gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/10/2014
SPARTANO PAOLO (CITTA DI SCORDIA)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 10/11/2014
SETTINERI GAETANO (MISTERBIANCO)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
SQUALIFICA FINO AL 31/10/2014
FIRICANO STEFANO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
Per proteste nei confronti di un A.A.
SANDRI ANGELO (SPORTCLUB MARSALA 1912SRL)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
BAIATA EMANUEL (PACECO 1976)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE
TORNATORE VINCENZO (MISTERBIANCO)
CALAIO BENITO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
SALONE VINCENZO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
SQUALIFICA PER UNA GARA
ULMA DANILO (CITTA DI ROSOLINI)
CASTIGLIA VITTORIO (MISTERBIANCO)
LONGO GIUSEPPE (MISTERBIANCO)
MANMANA GIANLUCA ORAZIO (MISTERBIANCO)
SANTANGELO ALBERTO (MISTERBIANCO)
PERRICONE PLACIDO (PACECO 1976)
ISAIA ALFIO (PATERNO 1908)
VINCIULLO GIUSEPPE (PATERNO 1908)
DE VITA ANTONINO (SPORTCLUB MARSALA 1912SRL)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
LEPRE ALESSANDRO (ATLETICO CAMPOFRANCO)
MONACO EMANUELE (CITTA DI ROSOLINI)
BONO VITO (MAZARA CALCIO)
LAPI NATALEGIOELE (MONREALE CALCIO)
CORDISCO ANTONIO BIAGIO (PATERNO 1908)
SEMPREVIVO MARCO (PATERNO 1908)