Doppia sconfitta sul fronte giudiziario per il Trapani Calcio. La società siciliana ha visto naufragare entrambi i tentativi messi in campo per ribaltare le sanzioni disciplinari a suo carico: sia il ricorso presentato al Collegio di Garanzia del CONI, sia quello sottoposto alla Corte Federale d'Appello della FIGC si sono conclusi con un nulla di fatto per il club granata. Restano dunque confermati sia la penalizzazione di cinque punti da scontare nella prossima stagione, sia l'ammenda pecuniaria da versare alla Federazione.

Nella giornata odierna la Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, ha reso nota la propria pronuncia al termine dell'udienza dedicata al caso. Il ricorso, iscritto al Registro Generale con il numero 47/2026, era stato presentato lo scorso 28 maggio 2026 congiuntamente dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e da alcuni suoi esponenti a titolo personale: Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi. L'impugnazione era rivolta contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Procura Federale FIGC e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, oltre che, ove necessario, contro la Corte Federale di Appello e il Tribunale Federale Nazionale della FIGC.

L'obiettivo dei ricorrenti era ottenere l'annullamento, in parte qua, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0125/CFA-2025-2026 (Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026), comunicata il 30 aprile 2026. Quella pronuncia aveva a sua volta respinto il reclamo dei ricorrenti confermando la decisione di primo grado assunta dal Tribunale Federale Nazionale FIGC (n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026) del 10 aprile 2026.

Il testo del Tribunale Federale, oggetto anch'esso dell'impugnazione, aveva stabilito una serie di sanzioni: alla società Trapani FC 1905 S.r.l. era stata inflitta una penalizzazione di 5 punti in classifica, da scontare nel corso della stagione sportiva 2025/2026, unitamente a un'ammenda di 2.000 euro; a Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo era stata comminata un'inibizione di sei mesi e un'ammenda di 1.500 euro ciascuno; a Gaetano Niscemi un'inibizione di quattro mesi e un'ammenda di 1.000 euro. I ricorrenti chiedevano l'annullamento di tutti questi provvedimenti, compresa la decisione di primo grado.

Il Collegio di Garanzia ha però respinto integralmente il ricorso, come si legge nella nota diffusa dal CONI: "La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all'esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Avv. Vito Branca, ha assunto le seguenti determinazioni: HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2026, presentato congiuntamente, in data 28 maggio 2026, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Gaetano Niscemi in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, che, ha respinto il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti e ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026, del 10 Aprile 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale è stata irrogata, in capo alla Società Trapani FC 1905 S.r.l, la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, nonché dell'ammenda pari ad euro 2.000,00; in capo ai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e l'ammenda di € 1.500,00 ciascuno; ed in capo al sig. Gaetano Niscemi, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e l'ammenda di € 1.000,00; nonché per l'annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC; HA, ALTRESI', DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC".

Anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha diffuso un proprio comunicato relativo al procedimento, riguardante nello specifico la pronuncia della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite: "La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani, confermando l'ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Il club, sanzionato lo scorso 28 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa, era stato deferito a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive".

Con il duplice rigetto dei ricorsi, la posizione del Trapani appare ormai definita sul piano sportivo: la penalizzazione di 5 punti in classifica dovrà essere scontata nella prossima stagione utile, insieme al pagamento dell'ammenda stabilita dagli organi di giustizia sportiva. Il club siciliano aveva tentato la strada dell'impugnazione dopo essere stato deferito a seguito di una segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, ma entrambi i gradi di giudizio successivi, quello federale e quello del CONI, hanno confermato l'impianto sanzionatorio originario.

Sezione: Serie D / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 10:15
Autore: Francesco Vigliotti
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