Accogliendo la richiesta di patteggiamento formulata dall'avv. Michele Cozzone per conto della società altomolisana, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha disposto l'applicazione della sanzione di € 2.000,00 nei confronti dell'Olympia Agnonese che chiude la vicenda riguardante il deferimento della stessa società per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante, sig. Colaizzo Marco, Presidente della predetta società al momento del compimento dei fatti.
La vicenda riguarda il tesseramento, poi risultato nullo, del calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson che, dopo essere stato svincolato il 7 gennaio 2021, in procinto di tesserarsi con AC Perugia apprendeva di essere ancora un tesserato della società molisana dal 21 gennaio.
Il Tribunale ha accertato che "dal confronto delle sottoscrizioni apposte in calce ai relativi documenti, appare - ictu oculi - una firma completamente diversa da quella che il calciatore ha apposto in altri atti formali. Non sussistendo dubbi sulla nullità del tesseramento del giovane calciatore francese". Da qui il deferimento.
IL DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da cons. Nicola Durante – Presidente; cons. Angelo Fanizza – Componente; avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore); dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 maggio 2021, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10827/218 pf20-21/GC/blp del 12 aprile 2021 nei confronti della società Pol. Olimpya Agnonese ASD, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 12 aprile 2021, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - la società Pol. Olimpya Agnonese ASD, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante, sig. Colaizzo Marco, Presidente della predetta società al momento del compimento dei fatti.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani del dott. Luca Scarpa e l’avv. Michele Cozzone, per la società deferita, hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante la società Pol. Olimpya Agnonese ASD, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per la società, sanzione base ammenda euro 3.000,00 (tremila/00), diminuita di 1/3 – euro 1.000,00 (mille/00), sanzione finale ammenda euro 2.000,00 (duemila/00); risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la società Pol. Olimpya Agnonese ASD, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;
comunicato infine alla società deferita che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00) nei confronti della società Pol. Olimpya Agnonese ASD. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
LA DECISONE DELLA SEZIONE TESSERAMENTO DEL 12 APRILE 2021
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente; prof. Domenico Apicella – Componente; avv. Filippo Crocè – Componente; avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente; avv. Laura Vasselli – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 1° aprile 2021, a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC del calciatore Ba Dredjy Djibril (n. 29.1.2002 - matr. FIGC 1033207) al fine di richiedere la nullità della richiesta di tesseramento n. DL10318149 del 21 gennaio 2021 presentata dalla società Pol. Olympia Agnonese ASD (matr. FIGC 34690) per apocrifia della firma del calciatore, la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 89 CGS - FIGC, il sig. Ba Dredjy Djibril Jefferson di nazionalità francese, chiedeva a questo Tribunale di accertare – e per l’effetto dichiarare – la nullità del tesseramento n. DL 10318149 del 21 gennaio 2021 presentata dalla Polisportiva Olympia Agnonese ASD per apocrifia della sottoscrizione del calciatore medesimo, illegittimamente posta in calce a detto modulo. In via istruttoria, egli depositava una perizia grafologica e chiedeva prova per testimoni volta ad accertare che esso calciatore aveva manifestato al sodalizio di voler ottenere lo svincolo per ragioni di difficoltà di ambientamento e conseguente adattamento alle condizioni di vita sportiva. A tal fine, aveva infatti cambiato residenza per manifestata sua volontà di voler giocare con l’AC Perugia Calcio con la quale aveva già avviato utili trattative. Fatto è che, alla data del 21 gennaio 2021, in procinto di iniziare i provini a Perugia ai fini del nuovo tesseramento, il Ba Dredjy aveva appreso di essere ancora tesserato con la Olympia Agnonese.
Quest’ultima, si costituiva eccependo che non aveva alcun interesse a trattenere il calciatore, facendo però riferimento ad accordi da lui intrapresi con altra squadra (precisamente con l’Arezzo Calcio), dichiarando altresì che in data 7 gennaio 2021 era stata depositata in Federazione una lista di svincolo suppletiva ove era ricompreso anche il ricorrente, il quale avrebbe chiesto lui stesso di “farsi ri-tesserare”. Nulla però aggiungeva il sodalizio circa la modalità di detti movimenti.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto integralmente.Se da un lato, infatti, alla lettura dello “storico” dei movimenti, risulta che il Ba Dredjy sia stato svincolato in data 7 gennaio 2021 e poi ri-tessarato il 21 gennaio 2021, dall’altro lato si evidenzia che, dal confronto delle sottoscrizioni apposte in calce ai relativi documenti, appare - ictu oculi - una firma completamente diversa da quella che il calciatore ha apposto in altri atti formali. Non sussistendo dubbi sulla nullità del tesseramento del giovane calciatore francese per le ragioni da lui dedotte, che sono di per sé idonee ad assorbire il merito dei fatti, va da sé confermato che l’apocrifia della sua firma costituisce un dato oggettivo che determina le ulteriori conseguenze disciplinari di matrice federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Ba Dredjy Djibril e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento dello stesso in favore della società Pol. Olympia Agnonese ASD.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS – FIGC, per quanto di competenza.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 1° aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020
Autore: Redazione NotiziarioCalcio.com / Twitter: @NotiziarioC
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