Il giudice sportivo dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 8 e 9 dicembre 2025 ha adottato le seguenti decisioni.

Gare Del 5, 6, 7 E 8 Dicembre 2025 
Provvedimenti Disciplinari

Calciatori Espulsi
Squalifica Per Una Gara Effettiva
Viteritti Orlando (Monopoli) Per Avere, Al 3° Minuto Del Secondo Tempo, Tenuto Una Condotta Gravemente Antisportiva Commettendo Un Fallo Su Un Avversario E Impedendo Una Chiara Occasione Da Rete.
Misura Della Sanzione In Applicazione Degli Artt. 13, Comma 2, E 39 C.G.S., Valutate Le Modalità Complessive Della Condotta.

Bonacchi Christian (Siracusa) Per Avere, Al 16° Minuto Del Primo Tempo, Tenuto Una Condotta Gravemente Antisportiva Commettendo Un Fallo Su Un Avversario E Impedendo Una Chiara Occasione Da Rete.
Misura Della Sanzione In Applicazione Degli Artt. 13, Comma 2, E 39 C.G.S., Valutate Le Modalità Complessive Della Condotta.

Squalifica Per Una Gara Effettiva Per Doppia Ammonizione
Castegnaro Luigi (Arzignano Valchiampo)
Zammarini Roberto (Giugliano)
Signorini Andrea (Gubbio)
Costa Filippo (L.R. Vicenza)
De Maria Vincent (Union Brescia)

Calciatori Non Espulsi
Squalifica Per Una Gara Effettiva Per Recidivita' In Ammonizione (V Infr)
Martinelli Luca (Audace Cerignola)
Podda Lorenzo (Gubbio)
Proietto Francesco (Pianese)
Manfredonia Matteo (Pontedera)
Di Munno Alessandro (Pro Patria)
Dimarco Christian (Pro Patria)
Candiano Maiko (Siracusa)

Ammonizione Con Diffida (Iv Infr)
Potop Simone (Albinoleffe)
Cianci Pietro (Arezzo)
Chiarello Riccardo (Arzignano Valchiampo)
Simonetto Federico (Atalanta U23)
Maiorino Pasquale (Az Picerno)
Scognamillo Stefano (Benevento)
Sinani Ismet (Bra)
Corbari Andrea (Catania)
Luciani Alessio (Cavese)
Salvi Alessandro (Cittadella)
Kouan Oulai Christian (Cosenza)
Ricciardi Manuel (Cosenza)
Gobetti Nicolo (Dolomiti Bellunesi)
Saccani Matteo (Dolomiti Bellunesi)
Garofalo Vincenzo (Foggia)
Pazienza Orazio Marco (Foggia)
Franzolini Andrea (ForlÌ)
Alborghetti Mattia (Giana Erminio)
Pinto Daniele (Giana Erminio)
Vacca Alessio (Juventus Next Gen)
Mallamo Andrea (Lecco)
Tanco Simmermacher Gregorio Jose' (Lecco)
Piccinini Stefano (Monopoli)
Lorenzini Filippo (Novara)
Tozzuolo Alessandro (Perugia)
D’Andrea Filippo (Pineto)
Postiglione Niccolo (Pineto)
Battimelli Giuseppe (Pontedera)
Ianesi Simone (Pontedera)
Okaka Chuka Stefano (Ravenna)
Rossetti Matteo (Ravenna)
Rrapaj Paolo (Ravenna)
Silletti Enrico (Team Altamura)
Giorico Daniele (Torres)
Giannotti Pasquale (Trento)
Faggioli Alessandro (Triestina)
Mercati Alessandro (Union Brescia)
Daffara Manuel (Virtus Verona)
Fanini Federico (Virtus Verona)
Di Renzo Giovanni Paolo (Vis Pesaro)

GARE DEL 5, 6, 7 E 8 DICEMBRE 2025 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARA PERUGIA – TERNANA DEL 7 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
in ordine all’esposto dei tesserati della Società Ternana relativo a quanto accaduto, al termine della gara, ad un tesserato mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi mediante l’ingresso nel tunnel posizionato sotto la Curva Nord dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua eventuale ritenuta competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.

GARA GIUGLIANO – TEAM ALTAMURA DEL 6 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione dell’Arbitro relativa a quanto accaduto al 22° minuto del secondo tempo, in relazione al comportamento tenuto dall’addetto tecnico al FVS messo a diposizione della società Giugliano, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua eventuale ritenuta competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati ed alla identificazione del soggetto autore della condotta di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.

GARA SIRACUSA – FOGGIA DEL 6 DICEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione dell’Arbitro relativa a quanto accaduto al termine della gara, in relazione al comportamento tenuto dall’addetto stampa della società Siracusa, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua eventuale ritenuta competenza in ordine alla identificazione del soggetto autore della condotta di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.

SOCIETA'
AMMENDA € 2.500,00
SIRACUSA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ovest Anna, intonato, durante il minuto di raccoglimento e per l’intera durata dello stesso, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
C) per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, per tutta la durata della gara e al termine della stessa, numerose frasi gravemente offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale e, in particolare, nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere Sub C) rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.300,00
LIVORNO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco senza conseguenze;
2. nell’aver fatto esplodere, al 50° minuto della gara, un petardo nel proprio Settore, senza conseguenze;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, dal 34° al 36° minuto della gara, uno striscione di circa 15 metri non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00
ASCOLI
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord Superiore, intonato:
1. al 57° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;
2. al 60° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società;
B) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord Superiore e Inferiore, intonato, al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altra squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AUDACE CERIGNOLA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

CASERTANA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

GUIDONIA MONTECELIO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.). 

POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’inizio della gara, durante l’ingresso in campo delle squadre, numerosi rotoli di carta all’interno del recinto di gioco, in particolare in prossimità dell’area di rigore rendendo necessario l’intervento degli addetti al campo per la rimozione del materiale;
B) per avere determinato, con la condotta sub A) il ritardo dell’inizio della gara di circa due minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub B), rilevato che, con riferimento alla condotta sub A), non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardato inizio della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una delle porte dello spogliatoio loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00
NOVARA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, proferito, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, numerose frasi offensive e gravemente minacciose nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 1.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale).

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato;
2. una porta posta all’interno dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00
CARPI per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Ovest Locali, intonato, al 42° minuto del primo tempo e al termine della gara, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari ripetuto in entrambe le circostanze per tre volte.Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

LUMEZZANE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta
(r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
VOLUME LUIGI (TRAPANI) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS si alzava dalla panchina e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025
PICCIRILLO GIOVANNI (GIUGLIANO) per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco in svolgimento, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti; successivamente rientrato nella propria area tecnica reiterava le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).

ANTONINI MARCO (PINETO) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica arrivando quasi all’altezza della linea di centrocampo e proferendo una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

BUFFA ANTONINO (TRAPANI) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS entrava nell’area di revisione e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MAMMARELLA CARLO (TERNANA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti del IV Ufficiale in quanto:
1. ritardava la ripresa del gioco;
2. proferiva frasi ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
3. dopo il provvedimento di espulsione reiterava la condotta irriguardosa.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 GENNAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
MENGA MICHELE (VIS PESARO) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima dell’inizio della gara e al termine della stessa, faceva acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 42/DIV del 2.12.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALA JACOPO (VIS PESARO) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al termine del primo tempo, faceva acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 37/DIV del 25.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PORRACCHIO ANGELO (SALERNITANA) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava all’area di revisione, proferiva frasi irriguardose e ingiuriose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TURATI MARCO (SIRACUSA)
A) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava all’area di revisione proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
1. sbatteva la card in suo possesso contro il terreno di gioco in segno di dissenso e proferiva parole irriguardose nei confronti della Quaterna;
2. mentre si stava dirigendo verso l’uscita del terreno di gioco, sferrava un violento calcio alla copertura del tunnel che conduce agli spogliatoi, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

SPINELLI FERNARDO (SIRACUSA) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, dapprima protestava nei confronti dell’Arbitro e poi entrava sul terreno di gioco determinando un clima di confusione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BIANCHESSI ALESSANDRO (LIVORNO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, dopo essersi alzato dalla panchina, si avvicinava al IV Ufficiale e gli mostrava l’immagine di un episodio sul cellulare contestando l’operato dell’Arbitro e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

GARAU PIERPAOLO (TORRES) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ORTOLANI GIAN MARCO (PERUGIA) per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e della squadra arbitrale in quanto si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica protestando platealmente rivolgendo gesti offensivi all’Arbitro e proferendo frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al termine del primo tempo, faceva acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 37/DIV del 25.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)

AMMONIZIONE (III INFR)
CAPUANO EZIO (GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)
INDIVERI GIOVANNI (CASARANO)
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
CELIA MARCO (SALERNITANA) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre quest’ultimo si avvicinava all’area di revisione, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGHI RINALDO (SIRACUSA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
RIZZO PAOLO (MONOPOLI)

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
NERI DANIEL (RAVENNA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva dall’area tecnica protestando platealmente e proferendo una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTEI LUCA (AREZZO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva entrando in area tecnica e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

TALIA ALESSIO (NOVARA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MUREDDU PIER VINCENZO (TORRES) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 GENNAIO 2026
NOCERINO ROBERTO (GIUGLIANO)
A) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, mentre si trovava sul campo per destinazione in occasione di una revisione FVS, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava proferendo frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato; 
B) dopo essere stato allontanato, reiterava la propria condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale proferendo ulteriori frasi gravemente ingiuriose e minacciose nei suoi confronti e di tutta la Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (ivi compresa la gravità della condotta posta in essere in occasione di una revisione) e il ruolo di SLO ricoperto dal SIG. NOCERINO (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed.).

Sezione: Serie C / Data: Mar 09 dicembre 2025 alle 19:15
Autore: Cristo Ludovico Papa
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