Serie D, il giudice sportivo chiude la "pratica" Ghiviborgo - Orvietana: è 3-0 a tavolino

18.01.2024 16:00 di  Maria Lopez   vedi letture
Serie D, il giudice sportivo chiude la "pratica" Ghiviborgo - Orvietana: è 3-0 a tavolino

Il giudice sportivo di Serie D chiude la questione relativa alla partita tra Ghiviborgo ed Orvietana che lo scorso 19 novembre 2023 sul campo era terminata con il risultato di 1-1. Il club toscano si era visto assegnare la vittoria a tavolino perché i biancorossi schierarno in quella gara il classe 2003 Francesco Fabri, nonostante dovesse scontare una squalifica addirittura dal 7 maggio 2022, quando vestiva la maglia del Perugia Primavera. Una squalifica per somma di ammonizioni dopo i quarti di finale playoff del campionato Primavera. Immediato contro ricorso dell'Orvietana accolto a sua volta dalla terza sezione della Corte Sportiva d'Appello che però rimandava allo stesso tempo al giudice sportivo di Serie D per un nuovo esame.

Nuovo esame che ha dato oggi lo stesso esito: resta la sconfitta a tavolino dell'Orvietana ed i tre punti per il Ghiviborgo.

Questo il comunicato ufficiale del giudice sportivo:


Il Giudice Sportivo,

- Vista la Decisione 104/CSA-2023-2024, con cui la Corte Sportiva d’Appello, Terza sezione ha accolto il reclamo n. 129/CSA/2023- 2024, proposto dalla società Orvietana Calcio S.r.l. in data 15.12.2023, per la riforma della Decisione di Codesto Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 62 del 12.12.2023.

- Rilevato che le ragioni dell’accoglimento sono da individuare nella mancata integrazione di un contraddittorio, a cagione della mancata comunicazione alle parti del provvedimento con cui era stata fissata la data della pronuncia e viene loro concessa lapossibilità di far pervenire ulteriori memorie e documenti, sino a due giorni prima.

- Visto il rinvio del ricorso a codesto Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per il nuovo esame del merito ai sensi dell’art. 73, comma 2, C.G.S.

- Rilevata l’effettiva e regolare comunicazione ai sensi dell’art. 67, commi 6 e 7, C.G.S. e lette le memorie tempestivamente depositate dalla ORVIETANA CALCIO, con le quali si insiste per l’inammissibilità e infondatezza del ricorso, già in atti e fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con cui la GSD GHIVIBORGO VDS deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore FABRI FRANCESCO impiegato dalla ORVIETANA CALCIO sin dall’inizio della gara in epigrafe, con il numero 10.

- Rilevato che all’esito di un ulteriore esame nel merito, si conferma che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per l’AC PERUGIA CALCIO, è stata comminata la squalifica per una gara, per recidiva in ammonizioni, di cui al C.U. n. 199 del 9 maggio 2022 emesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B per le gare di  Playoff, Quarti di finale, Campionato Primavera 2 2021/2022, disputate in data 7 maggio 2022 e che la summenzionata squalifica:
1): non è stata scontata nel Campionato Primavera 2 2021/2022, come ricavabile dal fatto che la gara del 7 maggio 2022 rappresenta l’ultima gara disputata dall’ AC PERUGIA CALCIO, nella stagione sportiva;
2) non è stata scontata nel corso della stagione sportiva 2022/23 essendo stato il calciatore FABRI FRANCESCO inserito in distinta (come calciatore titolare o di riserva) nelle prime due giornate del Campionato Nazionale di Serie D — risultando tesserato per l’US GROSSETO 1912 dal 2 agosto al 15 settembre 2022 — e in tutte le gare del Campionato di Eccellenza Umbria — risultando tesserato per l’OLYMPHIATHYRUS S.VALENTINO dal 15 settembre 2022, fino al termine della stagione — ad eccezione della gara del 26 marzo 2023, alla quale non prendeva parte in quanto squalificato
per una gara per recidiva in ammonizione;
3) non è stata scontata nemmeno nel corso della stagione sportiva 2023/24 essendo stato il calciatore FABRI FRANCESCO inserito in distinta (come calciatore titolare o di riserva) in tutte le prime dodici giornate del Campionato Nazionale di Serie D e impiegato sin dall’inizio nella gara del 19 novembre 2023, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla ORVIETANA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.