Mentre resta ancora sospeso il procedimento riguardante il caso tesseramenti che coinvolge l'ACR Messina — dopo che la Procura Federale ha reso nota la chiusura delle indagini, con la società siciliana ormai avviata verso il deferimento — un nuovo pronunciamento della giustizia sportiva offre spunti di rilievo anche per la vicenda che ha interessato la Reggina. La Corte di Appello Federale ha infatti confermato la penalizzazione di due punti inflitta al club dello Stretto per l'irregolare impiego di due calciatori della formazione Juniores, episodio verificatosi prima del passaggio del titolo sportivo alla nuova compagine guidata da Justin Davis. Il verdetto, secondo quanto sostenuto a suo tempo dalla dirigenza amaranto ormai non più in carica proprio nel procedimento relativo alla Prima Squadra, certifica la sussistenza di una continuità sostanziale tra vecchia e nuova società anche ai fini sanzionatori.

L'origine della vicenda

Il deferimento nasceva da una segnalazione del Giudice sportivo territoriale, formalizzata nel Comunicato ufficiale n. 151 del 23 ottobre 2025, che aveva accertato l'irregolare schieramento dei due calciatori. Il provvedimento originario aveva comportato la sconfitta a tavolino per 0-3 a carico della società e l'inibizione, fino al 15 novembre 2025, del dirigente accompagnatore.

Dall'istruttoria era emerso che il calciatore Dibassey risultava tesserato regolarmente solo a partire dal 6 novembre 2025, mentre per Drammeh il tesseramento decorreva dal 21 ottobre 2025: entrambe le date successive allo svolgimento degli incontri oggetto di contestazione.

La linea difensiva

Nella memoria presentata in primo grado, Justin Davis e la società avevano eccepito che i fatti contestati riguardavano un periodo in cui la ACR Messina 1900 SSD a r.l. non era ancora costituita. Secondo la difesa, la società oggi reclamante era stata costituita solo il 25 ottobre 2025, con atto costitutivo registrato il 27 ottobre successivo, mentre le gare contestate erano riconducibili alla diversa ACR Messina S.r.l., dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale ordinario di Messina il 12 settembre 2025. Il ramo d'azienda sportivo di quest'ultima era stato gestito in esercizio provvisorio fino al 15 dicembre 2025.

Il 9 dicembre 2025, tramite atto rogato dal notaio Vicari, la curatela della liquidazione giudiziale aveva ceduto alla ACR Messina 1900 S.S.D. a r.l. l'intero complesso aziendale, comprensivo di marchi, contratti con i giocatori, staff tecnico e parco tesserati. Con il Comunicato ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025, il Presidente federale aveva quindi revocato l'affiliazione alla ACR Messina S.r.l. in liquidazione giudiziale, affiliando contestualmente la nuova società e disponendo il trasferimento a suo favore del titolo sportivo e del parco calciatori.

Su queste basi, la difesa aveva chiesto il proscioglimento sia di Davis sia della società.

Il primo grado

Il Tribunale Federale Territoriale, con la decisione dell'8 maggio 2026 (procedimento n. 40/B, Comunicato ufficiale n. 572 dell'8 maggio 2026), aveva prosciolto Justin Davis dagli addebiti, ritenendolo non responsabile in quanto privo di cariche societarie all'epoca dei fatti contestati. Diversa la conclusione riguardo alla società, dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, con l'irrogazione di due punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2026/2027 e un'ammenda di 200 euro. Sanzionati anche i calciatori Dibassey e Drammeh, con due giornate di squalifica ciascuno, e il dirigente Marchese, con due mesi di inibizione.

Sulla posizione della società, il Tribunale aveva motivato come segue:

“Diversamente deve concludersi con riguardo alla posizione della società. L’illecito risulta documentalmente provato e consiste nell’impiego di un calciatore non tesserato, in violazione delle norme federali vigenti. Tale condotta comporta responsabilità della società a titolo oggettivo. Nel caso di specie, sebbene il fatto sia stato commesso anteriormente alla cessione, deve ritenersi che la responsabilità sportiva sia imputabile alla odierna società ACR Messina, in ragione: della continuità del titolo sportivo; della espressa clausola contrattuale con cui l’acquirente ha accettato il trasferimento “in contenzioso”, assumendo il rischio di ulteriori sanzioni per fatti antecedenti. Tale clausola, pur operando sul piano civilistico, assume rilevanza anche nell’ordinamento sportivo quale indice inequivoco della volontà di subentrare nella complessiva posizione giuridico-sportiva del sodalizio, incluse le conseguenze sanzionatorie, oggettivamente imputabili. Ne deriva che la società odierna deve rispondere dell’illecito ai fini disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., atteso che il successivo tesseramento, intervenuto in epoca successiva allo svolgimento delle gare sopra indicate, non vale a escludere né ad attenuare la responsabilità della compagine. Tale adempimento costituisce, infatti, atto dovuto di ripristino della legalità federale, la cui omissione avrebbe altresì potuto assumere rilievo quale ulteriore elemento aggravante”.

Le motivazioni della Corte d'Appello sul titolo sportivo

Nel confermare la penalizzazione di due punti, la Corte di Appello Federale ha dedicato ampio spazio alla natura giuridica del titolo sportivo, respingendo il reclamo con un'articolata ricostruzione dell'istituto:

“3. Per quanto riguarda la penalizzazione di due punti in classifica va svolto un diverso ragionamento. Ad avviso di questa Corte, tale questione coinvolge il tema del trasferimento del “titolo sportivo”, e della sua natura, in ordine al quale il reclamo è destituito di fondamento per le seguenti considerazioni. 3.1 Il titolo sportivo per una società altro non è che il riconoscimento, da parte della federazione di appartenenza, di determinate condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione ad un determinato campionato. La stessa F.I.G.C. dà una vera e propria definizione di “titolo sportivo” nell’art. 52 dei suoi regolamenti interni federali (N.O.I.F.). Per questo motivo, il titolo sportivo corrisponde ad una sorta di autorizzazione che la federazione stabilisce se assegnare o meno ad un club sportivo in base a determinati parametri sia economici che sportivi. Infatti, il titolo non viene assegnato solo per meriti sportivi, ma la società deve rispettare anche severi parametri economici per poter partecipare al proprio campionato di competenza. Esso è un elemento caratterizzante ed individualizzante l’ordinamento sportivo; infatti, rappresenta l’aspetto diversificante delle società calcistiche rispetto alle società di capitali di diritto comune. Proprio per questa sua netta differenza tra ordinamento sportivo e ordinamento statuale, non è possibile per una società sportiva, coinvolta in un trasferimento d’azienda, cedere anche il titolo sportivo insieme agli altri asset patrimoniali. Dispone infatti l’art. 52, 2° comma, delle N.O.I.F., che “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”. La ratio di tale norma è abbastanza evidente. Infatti il titolo sportivo, dal momento che è un riconoscimento da parte della federazione, non può essere gestito dai club come un bene proprio e non può, per tale motivo, essere assoggettato alla normativa privatistica in materia di circolazione dei beni. Tant’è vero, proprio per il divieto di una sua valutazione economica, che in nessun bilancio di società sportive professionistiche si trova iscritta la voce “titolo sportivo” tra le immobilizzazioni immateriali. Non è quindi possibile paragonare l’istituto statuale del trasferimento d’azienda all’istituto del trasferimento del titolo sportivo. Il primo circola in base alle norme civilistiche ed è la stessa società a disporne le sorti, mentre il secondo non può circolare liberamente e, nel caso ciò avvenisse, è solo la F.I.G.C. a stabilire la sua circolazione. L’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale dell’azienda liberamente trasferibile a titolo oneroso, discende quindi dalla peculiarità dello stesso e dalla valenza al medesimo attribuita dall’ordinamento sportivo nell’ambito della propria autonomia. Il dettato normativo per cui “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione” deve essere inteso nel senso di considerare il valore intrinseco del titolo sportivo non già come assoluto, bensì come relativo, ovvero come partecipativo, che trova il proprio riconoscimento nel contesto normativo - quello sportivo - in cui viene a maturare e ad esprimersi. Da tale incontestabile presupposto discende, quale ovvio corollario, la impossibilità di rivendicare la libera disponibilità del citato titolo alla stregua di un qualsivoglia diritto assoluto e, coerentemente, l’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale del quale una società possa disporre in favore di terzi. A mente delle regole sportive, e segnatamente del citato art. 52 NOIF della FIGC, allorquando una società risulta incorrere nella perdita del titolo sportivo, non viene meno una propria componente aziendale, bensì viene meno, in maniera definitiva, un proprio profilo soggettivo, di natura relativa, intrinseco alla qualità di associata che le consenta di partecipare, in conformità con quanto prescrive l’art. 24, comma 1, c.c., alle attività federali (Cfr. Collegio di garanzia dello sport, n. 89/2017). Il titolo sportivo è, dunque, una qualità, il complesso delle condizioni di natura tecnico-sportiva, uno status che la società sportiva titolare dello stesso riveste nei confronti dell’organizzazione calcistica della FIGC e, più in generale, dell’ordinamento sportivo. In altri termini, esso inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all’organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la FIGC (TAR Lazio, Sezione III, 22/09/2004, n. 9668; Sezione III, 07/04/2005 n. 2571). Il titolo sportivo, quindi non può essere qualificato come bene ex art. 810 c.c. né come diritto e men che mai potestativo, ma deve quindi essere considerato come uno dei profili della qualità di associato alla federazione sportiva; conseguentemente, poiché la qualità di associato, secondo le generali regole contrattuali e quelle particolari del contratto di associazione, è trasmissibile soltanto se lo consentano l’atto costitutivo o lo statuto e, ovviamente, secondo le regole da questi stabilite, così il titolo sportivo è trasmissibile in base alle regole stabilite dall’ordinamento settoriale cui afferisce la società sportiva, ossia dalla federazione, nel caso di specie, dalla F.I.G.C. (Cfr. Tribunale di Napoli, sezione VII, sentenza 25 febbraio 2010 – Fallimento Napoli calcio). 3.2 Fatte queste doverose premesse in ordine all’inquadramento ed alla qualificazione giuridica dell’istituto “Titolo sportivo”, e facendone corretta applicazione alla fattispecie in esame, ne deriva che il trasferimento del titolo sportivo vive di vita autonoma ed è sottratto alla disponibilità delle parti, in quanto è di esclusiva competenza della FIGC ex art. 52 NOIF, e soprattutto non è vincolato dalle vicende societarie. Come correttamente osservato in udienza dal rappresentante della Procura federale il CU n. 111/A del 15/12/2025 di revoca e nuova affiliazione che trasferisce alla reclamante il titolo sportivo e l'intero parco tesserati, trascina con sé tutti i risultati sportivi della squadra juniores under 19 conquistati dalla precedente società in termini di punti in classifica e di penalizzazioni. Le squalifiche e le ammonizioni riportate dai singoli calciatori seguono, invece, i calciatori medesimi nell’ambito del parco tesserati trasferito e non integrano una traslazione, in capo alla nuova affiliata, delle posizioni disciplinari personali dei tesserati, secondo quanto si preciserà al § 3.7. 3.3 Per quanto possa valere, anche l’atto di vendita per notaio Vicari del 9/12/2025 prende atto che con riferimento alla prima squadra vi è una penalizzazione di 14 punti da scontare nel campionato in corso per effetto di una decisione della giustizia sportiva (TFN, Sezione disciplinare n. 216 del 4/6/2025). La penalizzazione di 14 punti segue pertanto le vicende del trasferimento del titolo sportivo. Va peraltro precisato che il richiamo all’atto notarile e alla penalizzazione di quattordici punti ivi menzionata, vale in questa sede a fini meramente ricognitivi del contesto in cui la vicenda si colloca, e non già quale fondamento della permanenza della penalizzazione in capo alla nuova affiliata. La penalizzazione, infatti, segue il titolo sportivo non perché le parti lo abbiano convenuto nell’atto di trasferimento dell’azienda, bensì perché così dispone l’ordinamento sportivo: è l’attribuzione del titolo da parte della Federazione, disposta con il Comunicato ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 52 delle N.O.I.F., e non la pattuizione negoziale, a determinare il subentro della reclamante nella posizione di classifica e nelle penalità che ad essa accedono. L’atto notarile si limita, sul punto, a dare conto di una conseguenza che discende, a monte e indipendentemente dalla volontà delle parti, dalla disciplina federale. La permanenza della penalizzazione si giustifica, invece, su un piano affatto diverso da quello della responsabilità disciplinare: quello degli effetti squisitamente sportivi inerenti alla continuità del titolo e alla posizione competitiva che, con l’attribuzione del titolo alla nuova affiliata, a questa viene trasferita. Non si tratta, cioè, di far rispondere la reclamante di un fatto altrui, bensì di prendere atto che, subentrando nel titolo sportivo in corso di campionato, essa subentra nella medesima posizione di classifica della cedente, con tutto ciò che quella posizione, in quel dato momento, incorpora: i punti conquistati sul campo e, specularmente, i punti di penalizzazione che su di essa gravano".

La pronuncia assume un peso particolare alla luce del contenzioso ancora pendente relativo alla Reggina, per la quale si attende ancora una decisione definitiva. Il principio ora ribadito dalla Corte di Appello Federale — secondo cui la continuità del titolo sportivo comporta l'automatico trasferimento, in capo alla nuova società affiliata, sia dei risultati conseguiti sul campo sia delle eventuali penalizzazioni pregresse, indipendentemente dagli accordi negoziali tra le parti — è lo stesso argomento sostenuto a suo tempo dalla dirigenza amaranto allora in carica. Resta ora da conoscere l'esito del procedimento relativo alla Prima Squadra, ma un dato appare ormai difficilmente contestabile: la fondatezza giuridica della tesi difensiva sostenuta dalla Reggina trova conferma in questa decisione, anche se i tempi lunghi della giustizia sportiva rischiano di aver reso tale conferma tardiva rispetto alle sorti sportive del club amaranto.

Sezione: Attualità / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 19:00
Autore: Elena Carzaniga
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