Gare truccate in D, l'accusa: il Rotonda pagò 34mila euro per comprare il Troina

22.04.2021 09:30 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter:    vedi letture
Gare truccate in D, l'accusa: il Rotonda pagò 34mila euro per comprare il Troina

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Ritenuto che, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra citati, appaiono emergere le fattispecie disciplinarmente rilevanti ascrivibili ai soggetti di seguito indicati:

6.- DELL’ARTE Silvestro Dario all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD TROINA, BONCORE Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD TROINA, CIADAMIDARO Giovanni Mirko all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente accompagnatore della ASD TROINA, BRUNO Francesco Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Onorario (con potere di firma e rappresentanza) della ASD ROTONDA CALCIO e BRUNO Vincenzo, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (ex art. 2, comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD ROTONDA CALCIO (figlio di BRUNO Francesco Giuseppe e amministratore unico della CO.E.SE. Costruzioni e Servizi – srl società direttamente riconducibile alla famiglia BRUNO):

violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30 co.1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato della gara TROINA vs ROTONDA disputata in data 03.04.2019 e valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. Istagione sportiva 2018-19 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della ASD ROTONDA CALCIO allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica.

In particolare:

i) DELL’ARTE Silvestro Dario e BRUNO Francesco Giuseppe, per aver concordato tra loro di combinare l’incontro de quo ed assicurare, dietro il corrispettivo di una cospicua somma di denaro (pattuita nella misura di € 34.700,00), la vittoria al ROTONDA CALCIO;

ii) BRUNO Francesco Giuseppe e BRUNO Vincenzo per aver messo a disposizione, anche attraverso la CO.E.SE. Costruzioni e Servizi srl di cui quest’ultimo era Amministratore unico, la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo;

iii) DELL’ARTE Silvestro Dario e CIADAMIDARO Giovanni Mirko, quest’ultimo in quella partita presente unitamente al primo sul terreno di gioco nella veste di allenatore in seconda del TROINA stante l’assenza del tecnico titolare (BONCORE Giuseppe Davide), per aver al 41^ minuto del primo tempo della ridetta gara concertato tra loro e deciso l’ingresso in campo del calciatore CONCORSO Alex (classe 1999) in luogo del calciatore SIBIDE Chamberlain Oalia (classe 2000) lasciando in tal modo, volontariamente, che la propria squadra continuasse a giocare senza avere però in campo alcun “under”, così determinando le condizioni tecniche per la conseguente vittoria a tavolino della squadra avversaria ASD ROTONDA CALCIO (0-3 successivamente inflitto dal Giudice Sportivo alla ASD TROINA per violazione del regolamento sugli “under” giusta propria delibera del 16.4.2019 adottata in accoglimento di tempestivo ricorso presentato dalla società ASD ROTONDA CALCIO) e, quindi, l’alterazione del diverso risultato conseguito sul campo (1-0);

iv) Boncore Giuseppe Davide per aver deciso volontariamente, dopo essere anticipatamente venuto a conoscenza parlando con DELL’ARTE Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di “combinare” la gara de qua e pur essendo il tecnico tesserato per la guida della prima squadra, di non sedere in panchina e di non guidare i propri calciatori in occasione della ridetta gara, così alterandone il regolare svolgimento. Con l’aggravante per tutti di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (comma 6 dell’art. 30 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito dalla ASD ROTONDA CALCIO, nonché, per i soli DELL’ARTE Silvestro Dario e Boncore Giuseppe Davide anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare;