Il Giudice Sportivo di Serie B ha reso note le decisioni relative alla terza giornata di andata del campionato cadetto, disponendo una serie di provvedimenti disciplinari che coinvolgono sia calciatori sia società.

Sul fronte dei tesserati, due i calciatori fermati per un turno. Il primo è Julian Illanes dell'Arezzo, punito "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Il secondo è Antonio Prisco del Benevento, allontanato per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo". Stessa sorte, un turno di stop, anche per due collaboratori tecnici: Massimo Mutarelli, in forza alla Sampdoria, e Riccardo Saponara, del Modena.

Il capitolo più corposo del comunicato riguarda i provvedimenti economici nei confronti dei club. Il Giudice Sportivo ha innanzitutto preso atto che, in occasione delle gare della terza giornata, i tifosi di Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Juve Stabia e Palermo hanno introdotto e utilizzato negli impianti, nei rispettivi settori, materiale pirotecnico di vario tipo, tra cui petardi, fumogeni e bengala, in violazione dell'articolo 25 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi episodi, tuttavia, l'organo di giustizia sportiva ha stabilito di non adottare sanzioni nei confronti delle società coinvolte, avendo riscontrato la sussistenza congiunta delle circostanze previste dall'articolo 29, comma 1, lettere a), b) e d) del CGS, fatta salva - come specificato nel comunicato stesso - la sanzione già comminata all'Arezzo per il lancio di fumogeni sul terreno di gioco, di cui si darà conto più avanti.

Il club più penalizzato sul piano economico è risultato il Palermo, raggiunto da due distinte ammende per un totale di 6.000 euro. La prima, pari a 4.000 euro, è stata comminata "per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco", con sanzione attenuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS. La seconda, di 2.000 euro, è scattata invece a titolo di responsabilità oggettiva, "per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo".

Ammende identiche, pari a 4.000 euro ciascuna, sono state inflitte ad Avellino e Modena, entrambe a titolo di responsabilità oggettiva per avere "ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti".

Chiude il quadro delle sanzioni l'Arezzo, multato per 3.000 euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco", anche in questo caso con sanzione attenuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Nel complesso, il comunicato del Giudice Sportivo delinea un quadro disciplinare che intreccia episodi di natura pirotecnica, ritardi nell'avvio delle gare e comportamenti scorretti in campo, con provvedimenti che vanno dallo stop per un turno ai calciatori e ai membri dello staff tecnico fino alle sanzioni pecuniarie a carico dei club, complessivamente pari a 17.000 euro tra le quattro società multate.

Sezione: Serie B / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 07:45
Autore: Francesco Vigliotti
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