La Cisanese ricorre contro FIGC/LND e Città di San Giuliano

Eccellenza Lombardia
20.11.2020 20:30 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter:    vedi letture
La Cisanese ricorre contro FIGC/LND e Città di San Giuliano

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso dalla U.S. Cisanese A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t., Roberto Regazzoni, nei confronti della ASD Città di San Giuliano 1968, in persona del legale rappresentante p.t., Giovanni Luce, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con notifica effettuata anche alla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché a Damiano Zicari, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale C.R. Lombardia, di cui al C.U. n. 21 del 22 ottobre 2020, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società ASD Città di San Giuliano 1968, ha riformato la decisione del Giudice Sportivo c/o il C.R. Lombardia, di cui al C.U. n. 17 dell'1 ottobre u.s., e, per l'effetto, ha ripristinato il risultato di 0-3, maturato sul campo, in favore della ASD Città di San Giuliano, in relazione alla gara U.S. Cisanese ASD/ASD Citta di San Giuliano, disputatasi in data 27 settembre 2020, ed ha contestualmente irrogato, a carico della stessa, la sanzione dell'ammenda di € 700,00.

Il Giudice Sportivo, infatti, aveva rilevato l'irregolarità del tesseramento del calciatore schierato dalla ASD Città di San Giuliano, Damiano Zicari, nella partita U.S. Cisanese ASD – ASD Città di San Giuliano del 27 settembre u.s., valevole per la prima giornata del Campionato di Eccellenza, Girone B, s.s. 2020/2021, terminata con il punteggio di 0-3, e, per l'effetto, aveva irrogato, a carico degli ospiti, la sanzione della perdita della gara contro la Cisanese con il risultato di 0-3, ai sensi dell'art. 10 CGS FIGC, nonché l'ammenda di € 150,00, oltre all'inibizione per il dirigente responsabile.

La ricorrente U.S. Cisanese ASD chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di riformare/annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale C.R. Lombardia, ivi impugnata, decidendo la controversia senza rinvio ad altro giudice, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

- In via subordinata, di annullare la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello Territoriale C.R. Lombardia ivi impugnata, rinviando la decisione della controversia al giudice competente, con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi.