Una squalifica particolarmente severa ha colpito Devis Mangia, allenatore del Campobasso, a seguito di quanto accaduto durante l'incontro tra i molisani e il Vado, gara che si è conclusa con il successo esterno della squadra rossoblù per 0-1. Il tecnico dovrà scontare sei giornate di stop effettivo, provvedimento reso noto attraverso il comunicato ufficiale firmato dal Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi.

Il provvedimento disciplinare trae origine da un episodio verificatosi al 31° minuto della ripresa, quando Mangia avrebbe tenuto nei confronti del quarto ufficiale di gara un atteggiamento giudicato dagli organi federali gravemente lesivo del decoro sportivo, sfociato in un contatto fisico diretto e accompagnato da espressioni ingiuriose e blasfeme, reiterate in più momenti della partita.

Il testo integrale del comunicato ricostruisce nel dettaglio la successione dei fatti contestati al tecnico:

"SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
MANGIA DEVIS (CAMPOBASSO) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale e per aver pronunciato ripetute espressioni blasfeme, in quanto: A) al fine di fargli interrompere il gioco per un giocatore rimasto a terra, si alzava dalla panchina correndogli incontro, lo prendeva per un braccio strattonandolo ripetutamente e proferendo nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l'operato e pronunciando ripetute espressioni blasfeme; B) per aver reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo l'interruzione del gioco, alla richiesta di sedersi in panchina, proferiva ulteriori parole irrispettose nei suoi confronti e un'ulteriore espressione blasfema; C) alla notifica del provvedimento di espulsione gli si avvicinava con atteggiamento aggressivo puntandogli un dito contro e proferendo parole minacciose nei suoi confronti. Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di otto giornate quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. b), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.)".

Come si evince dalla motivazione, la sanzione tiene conto sia della gravità intrinseca del comportamento contestato sia della sua reiterazione nel corso della gara, elementi che hanno portato all'applicazione di un aggravamento rispetto alla misura minima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per i casi di contatto fisico ai danni degli ufficiali di gara, fissata in otto giornate. Il Giudice Sportivo ha inoltre richiamato, a fondamento della propria decisione, i principi già affermati in un precedente specifico, la decisione 0102/CSA relativa alla stagione 2021-2022.

Devis Mangia sarà dunque costretto a seguire la propria squadra dalla tribuna per le prossime sei giornate di campionato, un'assenza che priverà il Campobasso della guida tecnica in panchina in un tratto significativo della stagione.

Sezione: Serie D / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 22:50
Autore: Chiara Motta
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