La diatriba legata al confronto sul rettangolo verde tra Livorno e Reggiana ha finalmente trovato la sua parola definitiva.

Nonostante il verdetto maturato sul terreno di gioco avesse premiato gli ospiti con un tre a uno, la società toscana ha avuto ragione nelle sedi giudiziarie.

Il giudice sportivo ha infatti ribaltato l'esito della sfida, assegnando il tre a zero a tavolino in favore degli amaranto per via di un'irregolarità.

Al centro della questione c'è la posizione del giocatore Simone Bonetti, il quale avrebbe dovuto scontare un turno di stop rimasto in sospeso.

La sanzione risaliva a una precedente partita di Coppa Italia di Serie D disputata tra Lentigione e Ravenna.

Il club reggiano aveva in precedenza presentato un reclamo ufficiale sollevando dubbi sulla presenza di Tommaso Mancini tra le file toscane.

Secondo i rilievi presentati, l'atleta era stato impiegato senza rispettare pienamente le tempistiche burocratiche previste dai regolamenti federali.

Dal canto suo, la dirigenza livornese ha ammesso il ritardo procedurale ma ha invocato l'applicazione di una sanzione di natura esclusivamente pecuniaria.

La tesi difensiva faceva leva sul fatto che il calciatore fosse comunque regolarmente tesserato e inserito nella lista degli elementi eleggibili.

Nel corso dello stesso procedimento, il club toscano ha sollevato la questione relativa alla irregolare partecipazione del tesserato avversario Simone Bonetti.

Gli organi giudicanti hanno esaminato con attenzione i referti arbitrali e la documentazione ufficiale trasmessa dagli uffici competenti della Lega.

È emerso che l'iter burocratico di tesseramento di Mancini si era concluso correttamente poche ore prima del fischio d'inizio della sfida.

Tuttavia, le norme federali impongono che l'impiego di un calciatore professionista o con contratto di apprendistato decorra dal giorno successivo.

Lo schieramento in campo del giocatore nella giornata del quindici agosto ha dunque rappresentato una palese violazione delle disposizioni vigenti.

Nonostante l'irregolarità temporale, il giudice ha stabilito che non si trattava di un impiego avvenuto in totale assenza di titolo giuridico.

Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza sportiva, non è possibile applicare per analogia la sanzione della perdita della tavolino.

La norma speciale prevista dalle disposizioni federali punisce infatti questa specifica fattispecie esclusivamente con un'ammenda pecuniaria a carico della società.

Diverso è il discorso relativo alla posizione di Simone Bonetti, il cui storico federale evidenziava una squalifica mai scontata in precedenza.

A causa delle precoci eliminazioni nelle coppe delle squadre in cui ha militato, il turno di stop era rimasto pendente nei registri ufficiali.

Le normative federali impongono che, in caso di trasferimento tra club e categorie differenti, la squalifica venga trasferita sulla prima competizione analoga.

Avendo preso parte all'incontro senza aver estinto la sanzione precedente, il calciatore non aveva il titolo legittimo per scendere in campo.

Questo errore procedurale da parte della società avversaria ha fatto scattare inevitabilmente la punizione sportiva della sconfitta a tavolino.

Le decisioni ufficiali hanno così confermato la bocciatura del ricorso originario e inflitto le relative sanzioni pecuniarie ai club coinvolti.

Una dinamica analoga si è verificata anche in un'altra competizione ufficiale, regalando una gioia inattesa alla formazione del Grosseto.

La società maremmana è riuscita a ribaltare l'esito negativo maturato sul campo contro il Guidonia, avanzando così al turno successivo.

Sul terreno di gioco la sfida si era conclusa con il punteggio di tre a due in favore della compagine laziale.

Tuttavia, l'intervento della giustizia sportiva ha completamente ribaltato la situazione grazie a un'irregolarità riscontrata tra gli avversari.

Il giudice ha infatti accertato che il tesserato Valerio Mastrantonio, autore anche di una rete durante l'incontro, non avrebbe dovuto disputare la partita.

Il calciatore era gravato da una squalifica pendente rimasta irrisolta sin dai tempi della sua partecipazione alla Coppa Italia di Serie D.

Gli accertamenti hanno evidenziato che la sanzione disciplinare non era stata scontata, rendendo di fatto irregolare la sua presenza in campo.

La circostanza che il giocatore fosse già stato impiegato precedentemente in un'altra occasione non costituisce in alcun modo una sanatoria permanente.

Il principio ribadito nelle motivazioni ufficiali stabilisce chiaramente che ogni squalifica rimane pendente fino alla sua effettiva espiazione.

Di conseguenza, il ricorso presentato dal club toscano è stato ritenuto del tutto valido, determinando l'assegnazione della vittoria a tavolino.

Sezione: Serie C / Data: Lun 24 agosto 2026 alle 21:00
Autore: Redazione Notiziario del Calcio / Twitter: @NotiziarioC
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