Ricorso contro Acosta (Fidelis Andria): il Taranto rinuncia

11.06.2021 21:30 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter:    vedi letture
Fonte: mondorossoblu
Ricorso contro Acosta (Fidelis Andria): il Taranto rinuncia

Il Taranto rinuncia al ricorso in secondo grado per il caso Acosta: i rossoblù avevano visto rigettare la propria azione dal giudice sportivo e, dopo aver presentato il ricorso presso la corte sportiva d'appello, in un secondo momento hanno rinunciato a tale azione. 
Ecco il dispositivo: 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
N. 213/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 218/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Salvatore Lo Giudice Vice Presidente
Daniela Morgante Componente
Paolo Del Vecchio Componente (relatore)
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento numero RG 213/CSA/2020-2021 proposto dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l. avverso decisione merito gara Fidelis Andria/Taranto del 02.05.2021 (Delibera del Giudice sportivo presso la Dipartimento interregionale Com. Uff. n. 160 del 13.05.2021);
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 04.06.2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
In data 15 maggio 2021, la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale della L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 160 del 13 maggio 2021, con la quale veniva respinto il reclamo della Società tarantina che dinanzi al Giudice sportivo deduceva l’irregolarità della posizione del calciatore della Fidelis Andria, Sig. Acosta Pablo Andres, nel corso della partita Fidelis Andria-Taranto del 02.05.2021. 
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società Taranto F.C. 1927 S.r.l., con nota trasmessa in data 21 maggio 2021, inoltrava formale rinuncia all’azione.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
f.to Paolo Del Vecchio f.to Salvatore Lo Giudice
Depositato il 10 giugno 2021
IL SEGRETARIO
f.to Fabio Pesce