UFFICIALE: Cambia un risultato di Serie D! Arriva il 3-0 a tavolino

04.10.2023 09:19 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter:    vedi letture
UFFICIALE: Cambia un risultato di Serie D! Arriva il 3-0 a tavolino

Si attendeva solo l'ufficialità che è arrivata poco fa. Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso della Forsempronese infliggendo al Fano la sconfitta a tavolino per 3-0. 

Bartolomeo Riggioni non poteva prendere parte alla gara in quanto ancora squalificato, residuo della scorsa stagione e non ancora scontata il 17 settembre, giorno della disputa della sfida di Fossombrone. Con i tre punti la Forsempronese sale a 10 punti e raggiunge in testa alla classifica il Chieti. Il Fano scende in ultima posizione a 2 punti insieme all'Atletico Ascoli.

IL dispositivo della sentenza: 

FORSEMPRONESE 1949 - ALMA JUVENTUS FANO 1906 

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla FC FORSEMPRONESE 1949 SSD RL con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore RIGGIONI BARTOLOMEO impiegato dalla ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL sin dall’inizio della gara in epigrafe, con il numero 3;

- rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per FCFORSEMPRONESE 1949 SSD RL, è stata comminata la squalifica per una gara, per recidiva in ammonizioni, di cui al C.U. n. 429 del 19 giugno2023 emesso dalla LND per le gare di Spareggi di Eccellenza Fase Nazionale 2022/2023, disputate in data 18 giugno 2023;

- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nelle gare di Spareggi Eccellenza Fase Nazionale 2022/2023, come ricavabile dal fatto che la gara del 17 giugno 2023 rappresenta l’ultima gara disputata dalla FC FORSEMPRONESE 1949 SSD RL, nella stagione sportiva.

- rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2023/24 essendo stato il calciatore RIGGIONI BARTOLOMEO inserito in distinta (come calciatore titolare o di riserva) in entrambe le prime due giornate di campionato e impiegato sin dall’inizio nella gara del 17 settembre 2023, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere alla ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) di non addebitare la tassa di reclamo.