L'angolo dell'Avvocato - Forme di svincolo in ambito non professionistico

04.02.2020 05:30 di Stefano Sica   vedi letture
L'angolo dell'Avvocato - Forme di svincolo in ambito non professionistico

Quarto appuntamento con "L'angolo dell'Avvocato", rubrica che si propone di approfondire disposizioni e problematiche tecniche, organizzative e regolamentari inerenti al calcio dilettantistico, con un occhio al mondo professionistico e alla connessione, frequente e inevitabile, tra i due sistemi. Ospite fisso l'avvocato lucano Luis Vizzino, noto legale esperto di Diritto sportivo. Quarto argomento: forme di svincolo in ambito non professionistico.  

In ambito non professionistico, la sussistenza del vincolo sportivo diventa un vero e proprio problema per diversi ragazzi che si trovano legati alle rispettive società per diversi anni. A tal proposito, è possibile addivenire ad una conclusione anticipata del rapporto Società-calciatori?

Sì, alla luce di quanto disposto dall'art. 106 delle Norme Organizzative Interne Federali. In tali circostanze, mancando un vero e proprio contratto di prestazione sportiva, non si parlerà di forme di risoluzione, bensì di "ipotesi di svincolo". 

Quali sono le forme di svincolo previste dall'Ordinamento?

I calciatori "non professionisti" (18-25 anni) e "giovani dilettanti" (14-18 anni) possono essere sciolti dal rapporto che li lega alle loro società di appartenenza nei seguenti casi: - rinuncia da parte della società; - svincolo per accordo; - inattività del calciatore; - inattività per rinunzia o esclusione dal campionato della società; - cambiamento di residenza del calciatore; - esistenza del diritto di stipulare un primo contatto con qualifica di professionista; - svincolo per decadenza del tesseramento. Ai giovani di serie, invece, è riconosciuta la possibilità di avvalersi solo degli svincoli per "rinuncia da parte della società" e per "inattività per rinunzia o esclusione dal campionato della società" al verificarsi dei rispettivi presupposti.

Lo svincolo per rinuncia da parte della società

Attraverso tale forma di svincolo è data facoltà alle società sia non professionistiche, che professionistiche (nei confronti dei giovani di serie), di liberarsi anticipatamente delle prestazioni dei propri tesserati attraverso il loro inserimento in un'apposita lista (lista di svincolo) da depositare ad inizio stagione ed in un periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

Lo svincolo per accordo.

Si tratta del famigerato 108, così definito perché appositamente disciplinato dall'art 108 delle N.O.I.F, il quale prevede la possibilità per le società di poter convenire con calciatori non professionisti e giovani dilettanti accordi  tali da consentire, in deroga alla durata pluriennale del vincolo, l'interruzione del rapporto al termine della stagione sportiva di riferimento. E' obbligatorio, a pena di nullità, Il deposito di predetti accordi presso i relativi Comitati e Divisioni entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione. 

Un esempio?

Il 20 luglio 2019, il calciatore Caio all'età di 16 anni stipula un vincolo pluriennale con la società non professionistica Alfa, militante nel Campionato di Serie D. Contestualmente alla stipula di detto vincolo, società e calciatore sottoscrivono "lo svincolo per accordo" che, depositato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, permetterebbe  a Caio di ritenersi libero dal primo luglio 2020.

Lo svincolo per inattività del calciatore.

E' istituto che in parte riflette quanto sancito in ambito professionistico dall'art. 15 del Regolamento Fifa sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (in tema di risoluzione del contratto per giusta causa sportiva) e disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F secondo il quale il calciatore “non professionista” e/o  “giovane dilettante” che, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre non abbia preso parte per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato, o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. Da un'oculata lettura del testo normativo si evince in primis che tale forma di svincolo non è applicabile in favore dei giovani di serie, in secundis che condizione necessaria per poter addivenire all'interruzione anticipata dell'accordo è la mancata partecipazione, da intendersi come mancato ingresso in campo in almeno 4 gare ufficiali e per cause a lui non imputabili da parte dell'atleta, tesserato dalla sua società di appartenenza entro il 30 novembre. Alla luce di ciò, appare evidente che l'esclusione dovrebbe essere dettata esclusivamente da scelte tecniche e non anche da eventuali infortuni o da sanzioni disciplinari adottate verso il calciatore.

Lo svincolo per inattività della società.

Si concretizza nel momento in cui la società di appartenenza si ritira dal Campionato, ne viene esclusa o se ad essa ne viene revocata l'affiliazione.

I calciatori svincolati per inattività della società possono essere tesserati per altra società nella stessa stagione sportiva?

Sì, eccezion fatta nel caso in cui il calciatore abbia già preso parte anche ad una sola gara del girone di ritorno del Campionato cui partecipa la squadra divenuta inattiva.

In quali casi il calciatore può ottenere lo svincolo spostando la sua residenza?

E' doveroso premettere che l'eventuale cambio di residenza può rappresentare presupposto di svincolo solo per i calciatori non professionisti e giovani dilettanti, e non anche giovani di serie, secondo quanto previsto dall'art. 111 delle N.O.I.F.. Entrando nel merito, gli atleti che trasferiscono la propria residenza - quale risultava all'atto del tesseramento - stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, possono ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza, oppure novanta giorni se si tratta di calciatori minori di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare. Alla luce di ciò, l'eventuale cambio di residenza, ad esempio da Salerno a Potenza, non sarebbe da considerarsi quale motivo di svincolo, essendo la Campania e la Basilicata regioni limitrofe così come Salerno e Potenza province confinanti.

In caso di proposta a stipulare un primo contratto da professionista, il calciatore si libererebbe automaticamente dal tesseramento con la società dilettantistica?

Non in via assoluta, in quanto affinché ciò si verifichi è necessario che il calciatore abbia compiuto il suo diciannovesimo compleanno nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva di riferimento e che il contratto venga stipulato e depositato entro il 31 luglio. Se, diversamente, il contratto venisse stipulato e depositato in ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale, sarebbe necessario il consenso scritto della società dilettante.

Proviamo ora a far chiarezza su un punto talvolta male interpretato dagli addetti ai lavori. Un calciatore giovane dilettante o non professionista, al termine della stagione sportiva in cui compie 25 anni è da ritenersi di diritto libero da vincolo?

Non è così. Questo è un aspetto assolutamente da non sottovalutare, in quanto non sono pochi i calciatori che continuano a rimanere tesserati anche per le stagioni successive, ignorando di dover esercitare - per potersi "liberare" - un atto di impulso da concretizzarsi tramite la formulazione di apposite istanze da inviare ai Comitati e alla Divisioni di Appartenenza nei periodi indicati dall'art 32 bis delle N.O.I.F..