Giudice sportivo, accettato il reclamo dell'Iserinia. Luco Canistro sconfitto a tavolino

11.01.2012 17:30 di Giovanni Pisano   vedi letture
Giudice sportivo, accettato il reclamo dell'Iserinia. Luco Canistro sconfitto a tavolino

Il giudice sportivo accoglie il reclamo dell'Isernia e infligge la sconfitta a tavolino al Luco Canistro. Inamissibile invece il ricorso del Group Città di Castello. Ecco il comunicato ufficiale:

gara del 3/12/2011 ISERNIA FOOTBALL CLUB - LUCO CANISTRO S.R.L.

Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ISERNIA F.C.

- in assenza di controdeduzioni da parte della Società LUCO CANISTRO s.r.l.; osserva: La Società A.S.D. ISERNIA F.C., con il proprio reclamo chiede che venga inflitta alla A.S.D. LUCO CANISTRO s.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3, per violazione dell'art. 39 comma 5 delle N.O.I.F..
A fondamento del summenzionato reclamo, la società sostiene che:
1) in occasione dell'incontro A.S.D. ISERNIA F.C. - A.S.D. LUCO CANISTRO s.r.l. del 3 Dicembre 2011, la A.S.D. LUCO CANISTRO s.r.l. schierava con il n. 14 il calciatore PEDALINO Saverio, nato il 27 Giugno 1986, effettivamente impiegandolo dal 15o minuto del secondo tempo e fino al termine della gara
2) il calciatore PEDALINO Saverio non avrebbe avuto titolo a prendere parte alla gara medesima, perché tesserato dal Sodalizio abruzzese, mediante trasferimento da altra Società della Lega Nazionale Dilettanti, lo stesso giorno - 3 Dicembre 2011 - in cui veniva disputata la partita del campionato nazionale dilettanti di cui è causa.
Dall'esame della documentazione esibita dalla detta Società e già in possesso di Codesto Giudice Sportivo - distinta di gioco della società A.S.D. LUCO CANISTRO s.r.l. e rapporto arbitrale di fine gara – emerge come le circostanze di cui al punto 1) siano incontroverse.
Quanto al punto 2), l'Ufficio Tesseramenti LND ha, a seguito di di formale richiesta, confermato che "il calciatore PEDALINOSaverio, nato il 27 Giugno 1986, risulta essere tesserato per la società ASD LUCO CANISTRO dal 3 dicembre 2011".
Stando, invece, al disposto dell'alt. 39 comma 5 delle N.O.I.F, il calciatore PEDALINO Saverio avrebbe potuto essere utilizzato dal nuovo club di appartenenza solo dal giorno successivo a quello di tesseramento, essendo inequivoco il tenore della norma summenzionata, secondo cui: ""Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di tesseramento".
P.Q.M.
Delibera: - di accogliere il reclamo dell'A.S.D. ISERNIA F.C.
- di infliggere, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera a) del C.G.S., alla società A.S.D. LUCO CANISTRO s.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: ISERNIA - LUCO CANISTRO 3-0.
- di non incamerare la tassa di reclamo.
 

VITERBESE CALCIO S.R.L. - GROUP C.DI CASTELLO RL

Il Giudice Sportivo,
- Rilevato che la società Group Città di Castello, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe;
- Considerato che detta omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso - Visto l'art. 29, comma 6 lett.b), del CGS
P.Q.M.
Delibera: 1. Di dichiarare inammissibile il reclamo 2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Viterbese – Group Città di Castello 2-1 3. Di addebitare sul conto della società Group Città di Castello la tassa di reclamo