Il Giudice Sportivo di Serie D, l'avvocato Aniello Merone, ha respinto il reclamo presentato dal Castrumfavara in merito alla gara del quattordicesimo turno del girone "I" di serie D, conclusasi con la vittoria esterna dell'Athletic Club Palermo per 1-2. La società siciliana aveva contestato la regolarità di una delle reti segnate dagli avversari, chiedendo la ripetizione dell'incontro, ma l'organismo giudicante ha confermato l'esito del campo, addebitando anche il contributo di reclamo alla squadra reclamante.

La vicenda nasce da un episodio specifico verificatosi nel corso della partita. Il Castrumfavara aveva avanzato un reclamo formale, preannunciandolo tempestivamente secondo le procedure previste dal regolamento, sostenendo che la gara fosse stata falsata da un presunto errore dell'arbitro. Secondo la ricostruzione della società, il direttore di gara avrebbe convalidato una rete in favore dell'Athletic Club Palermo nonostante il pallone avesse già oltrepassato la linea di fondo campo, risultando quindi uscito dall'area di gioco. Tale circostanza, a giudizio del club, avrebbe comportato un'alterazione della regolarità dello svolgimento dell'incontro, giustificando la richiesta di ripetizione della partita.

L'Athletic Club Palermo ha risposto con proprie controdeduzioni, respingendo nel merito e nel metodo le argomentazioni avversarie. La società palermitana ha contestato la fondatezza del reclamo sotto il profilo sia fattuale che giuridico, chiedendo che venisse dichiarato inammissibile, privo di fondamento e persino temerario. La posizione assunta dall'Athletic Club si è quindi attestata su una linea di difesa intransigente, rivendicando la piena legittimità della propria vittoria sul campo.

Nell'esaminare la questione, il Giudice Sportivo ha preso in considerazione il rapporto ufficiale di gara, dal quale non è emerso alcun elemento a supporto della tesi sostenuta dalla società reclamante. L'organo giudicante ha rilevato l'assenza di argomenti che potessero convalidare le contestazioni mosse dal Castrumfavara, evidenziando come la documentazione disponibile non offrisse riscontri alla ricostruzione dei fatti presentata dal club.

Un aspetto centrale della decisione riguarda l'ammissibilità delle prove. Il Giudice Sportivo ha infatti stabilito che le allegazioni istruttorie prodotte o di cui si era chiesta l'acquisizione da parte del Castrumfavara risultano inammissibili rispetto alla fattispecie denunciata. In altre parole, gli elementi probatori presentati dalla società non possono essere considerati validi ai fini del procedimento, venendo meno così il supporto documentale alla tesi del reclamo.

Il provvedimento si sofferma inoltre su un principio fondamentale della giustizia sportiva: l'impossibilità di sindacare le valutazioni discrezionali del direttore di gara relativamente agli episodi di gioco. Il Giudice ha rilevato che non è possibile accertare presunte violazioni regolamentari quando queste si riferiscono a una valutazione che rientra nella sfera di discrezionalità dell'arbitro e che concerne un episodio verificatosi durante lo svolgimento della partita. Si tratta di un principio consolidato nell'ordinamento sportivo, secondo il quale le decisioni tecniche assunte dal direttore di gara nel vivo dell'azione non possono essere riviste dagli organi di giustizia, salvo casi eccezionali tassativamente previsti.

Sulla base di queste motivazioni, il Giudice Sportivo ha deliberato il rigetto del reclamo presentato dal Castrumfavara, confermando integralmente il risultato maturato sul terreno di gioco. La partita tra A.S.D. Castrumfavara e A.S.D. Athletic Club Palermo rimane quindi agli atti con il punteggio finale di 1-2 in favore della formazione ospite. La convalida del risultato comporta il mantenimento dei tre punti in classifica per l'Athletic Club Palermo e la mancata acquisizione di vantaggi per il Castrumfavara, che sperava in una ripetizione dell'incontro.

Come ulteriore conseguenza della decisione, il Giudice Sportivo ha disposto che il contributo previsto per la presentazione del reclamo venga addebitato sul conto della società Castrumfavara. Si tratta di un onere economico che grava sulla parte reclamante in seguito al rigetto della sua istanza, secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari vigenti.

La pronuncia del Giudice Sportivo chiude definitivamente la questione relativa a questo incontro del girone "I" di serie D, confermando la validità del risultato acquisito sul campo e ribadendo i limiti entro cui è possibile contestare gli episodi di gioco attraverso gli strumenti della giustizia sportiva. Per il Castrumfavara si tratta di una duplice sconfitta: quella sportiva maturata durante i novanta minuti di gioco e quella amministrativa conseguente al rigetto del reclamo, con le relative implicazioni economiche derivanti dall'addebito del contributo previsto dalla normativa.

La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito, sempre attuale nel mondo del calcio, sul rapporto tra decisioni arbitrali e strumenti di controllo successivo, tema che periodicamente torna al centro dell'attenzione quando episodi controversi possono incidere sull'esito delle partite e, di conseguenza, sulle sorti dei campionati.

Sezione: Serie D / Data: Mer 10 dicembre 2025 alle 16:45
Autore: Antonio Sala
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