Cambia un risultato e la classifica del girone D di Serie D. Il match tra Correggese Calcio 1948 e Sant'Angelo trova il proprio epilogo non sul terreno di gioco, bensì nelle aule della giustizia sportiva. Il Giudice Sportivo ha infatti accolto il reclamo presentato dalla società biancorossa, disponendo la punizione della perdita della gara a carico della compagine reggiana, con il risultato che viene fissato sul punteggio di 0-3.

Alla base della vicenda vi è la contestazione sollevata dal Sant'Angelo, che aveva tempestivamente preannunciato ricorso lamentando l'irregolare impiego, da parte della SSD Correggese Calcio 1948 ARL, del calciatore Guella Wilson Henri, sceso in campo con la maglia numero 4. Secondo la ricostruzione proposta dal club reclamante, l'atleta risultava all'epoca della disputa ancora svincolato e privo di tesseramento con la società emiliana, circostanza che ne avrebbe precluso la partecipazione all'incontro ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La società convenuta ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo in via preliminare che il reclamo fosse dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto da un soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza, e nel merito che lo stesso fosse comunque respinto perché infondato. Di contro, l'ASD Sant'Angelo ha prodotto memorie autorizzate volte a dimostrare la legittimazione del firmatario dell'atto, insistendo per l'accoglimento integrale delle proprie richieste.

A dirimere la controversia è stato un elemento istruttorio acquisito direttamente dagli organi federali. Il Giudice Sportivo ha infatti richiesto un accertamento formale all'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, il quale, con dichiarazione datata 16 settembre 2026, ha chiarito la posizione del calciatore in questi termini: "GUELLA WILSON HENRI, nato il 01/06/2000, risulta essere tesserato per la SSD CORREGGESE CALCIO 1948ARL a far data dal 9 settembre 2026".

Tale documentazione ha di fatto confermato la fondatezza delle doglianze presentate dal Sant'Angelo, fornendo la prova che il tesseramento del giocatore con la Correggese era intervenuto in data successiva rispetto a quella della gara contestata, rendendone di conseguenza irregolare l'impiego in campo.

Sulla base di tali risultanze, il Giudice Sportivo ha quindi deliberato l'accoglimento del reclamo, comminando alla SSD Correggese Calcio 1948 ARL la sanzione della perdita a tavolino della partita, con l'attribuzione del punteggio di 0-3 in favore della società ricorrente. Il provvedimento ha altresì disposto che la tassa di reclamo versata dall'ASD Sant'Angelo non venga addebitata alla società.

La decisione conferma, ancora una volta, come il rigoroso rispetto delle procedure di tesseramento rappresenti un presupposto imprescindibile per la regolarità delle competizioni dilettantistiche, e come la verifica documentale resti lo strumento decisivo per l'accertamento della verità sportiva anche a fronte di ricostruzioni contrapposte tra le parti in causa.

Sezione: Serie D / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 17:02
Autore: Alessandra Galbussera
vedi letture