Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato il seguente decreto.
sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2022, proposto da
S.S. Citta’ di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;
contro
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, Figc – Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio;
Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05095/2022, resa tra le parti, concernente per l’annullamento/riforma dell’ordinanza cautelare n. 5095/22 Reg. Prov. Cau. emessa il 2 agosto 2022 e pubblicata il 3 agosto 2022, non notificata, resa dal Tar di Roma, Sezione I-ter nel procedimento RG n. 08990/2022 (ALL. 1) nonché degli atti presupposti, collegati e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, anche se non conosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale 3961/2022, del 4 agosto 2022 di accoglimento dell’istanza di sospensiva della società ricorrente;
Vista l’istanza della FIGC, intitolata “Istanza di prelievo”, datata 4 agosto ma pervenuta a questo decidente solo nella giornata odierna (5 agosto 2022), con cui si richiede di “fissare la camera di consiglio in termini tali da poter permettere il regolare avvio della Coppa Italia di Lega Pro e del Campionato della Lega Pro – previsti rispettivamente al 21 agosto e al 28 agosto 2022 – e, dunque, anteriormente alla già fissata data del 25 agosto 2022”;
Rilevato che tale istanza non è formalmente volta a richiedere la revoca del decreto, non svolgendo, tra l’altro, alcuna domanda, o argomentazione a supporto, sul merito dello stesso, ma si incentra sull’allegazione di un danno alle “società ammesse al Campionato di Lega Pro” e al “sistema calcio”, prospettato del tutto genericamente, senza comprovare che non possano essere apprestati sistemi di calendarizzazione anticipata del campionato con l’indicazione della riammissione (sostanzialmente “con riserva”) della società appellante, posta in alternativa, per il caso di mancata conferma del decreto cautelare in sede collegiale, con l’indicazione della squadra controinteressata (che sarebbe pur sempre riammissibile anteriormente al 28 agosto 2022), e cioè sistemi che possano salvaguardare sia la predetta data di inizio del campionato che la posizione medio tempore acquisita in via cautelare dall’appellante;
Rilevato che il profilo di periculum per cui “l’operatività del sistema federale anche in relazione alla campagna trasferimenti dei calciatori sarebbe gravemente compromessa” appare del tutto genericamente prospettato, postulando l’assenza di qualsiasi misura organizzativa tesa ad ovviarvi transitoriamente, ed inoltre risulta non chiaro relativamente al requisito della “personalità” del nocumento, mentre, peraltro, presuppone, con assoluta ed unilaterale certezza, che il gravame della società ora appellante sia infondato nel merito;
Rilevato che, quanto all’avvio della coppa Italia Lega Pro, previsto per il 21 agosto 2022, stante la vigenza del decreto cautelare (di cui, si ribadisce, non è chiesta la revoca), questo sarebbe in astratto possibile, nella situazione derivante dal provvedimento cautelare attualmente vigente, così come, – sempre supponendo unilateralmente la certezza dell’assoluta infondatezza della pretesa della ricorrente-appellante -, sarebbe alternativamente fissabile un breve rinvio a data successiva a quella della camera di consiglio del 25 agosto 2022;
Considerato che richiamarsi alla celerità degli strumenti e gradi della giustizia sportiva, quali indicati dalla sentenza n.5025/2004, di questo Consiglio, concerne l’esigenza che tale contenzioso sia terminato con “sufficiente anticipo rispetto all’inizio del campionato senza pregiudicare l’effettività dell’eventuale tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo”;
Considerato che, per contro, dal 2004, l’inizio dei campionati ha subito una costante anticipazione nell’ambito del periodo estivo (il campionato 2004-2005 ebbe infatti inizio il 12 settembre 2004), onde sarebbe semmai l’insieme coordinato dei termini amministrativi di verifiche e controlli per l’iscrizione al campionato successivo, e di conseguente risoluzione del contenzioso, a doversi adeguare, secondo principi di diligenza e proporzionalità, a tale tendenza all’anticipazione posta a salvaguardia della “effettività della tutela giurisdizionale” (che risulterebbe altrimenti compressa per ragioni esattamente inverse rispetto all’affermazione giurisprudenziale invocata), dovendosi quindi assumere, nelle nuove circostanze, l’indicazione fornita, in altra e diversa situazione di fatto, da questo Consiglio nei sensi qui appena chiariti;
Considerato, in fatto, con riguardo a quanto appena evidenziato, che la decisione Covisoc qui contestata è del 30 giugno 2022 e comunicata il 1° luglio 2022, mentre i relativi sistemi di contenzioso interni alla Federazione (articolati in più gradi), hanno avuto conclusione il 26 luglio 2022; ed ancora, che la determinazione di “ripescaggio” risulta formalizzata il 28 luglio; che, per contro, il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto il 27 luglio 2022, con una prima concessione, sempre in prime cure, di un decreto sospensivo monocratico in data 28 luglio 2022; che, inoltre, la camera di consiglio dinnanzi al Tar in cui è stata adottata l’ordinanza qui impugnata è del 2 agosto 2022, sicché, interposto l’appello, l’intero contenzioso cautelare giurisdizionale, nel suo doppio grado di giudizio, in sede collegiale, – e considerata anche l’oggettiva complessità della materia -, verrebbe esaurito in 24 giorni, e durante il mese di agosto (in un arco di tempo, dunque, complessivamente più breve della vicenda amministrativa e contenziosa svoltasi dinnanzi alla Federazione, dove non vige il sistema di termini e di contraddittorio del processo giurisdizionale).
Rilevato, comunque, come sia interesse principale della Federazione, anche per evitare conseguenze risarcitorie, tenere conto dei ripetuti ricorsi giurisdizionali che, prevedibilmente, nella fase cautelare (segnatamente di appello), si svolgono, – e proprio per necessità determinata dai tempi delle determinazioni complessive adottate dalla stessa Federazione -, durante il mese feriale di agosto, nel corso del quale è costantemente garantito lo svolgimento di camere di consiglio cautelari da parte della giustizia amministrativa, secondo scansioni prevedibili e ricorrenti da decenni, compatibilmente con il godimento del periodo feriale dei magistrati (raramente fruito in pieno, scontando il periodo di necessario studio delle controversie), e fermo restando il mai interrotto strumento della tutela cautelare monocratica e interinale, di cui, con l’istanza in esame si contesta l’effetto legale della vigenza (necessariamente temporanea);
Rilevato inoltre che la tutela cautelare, quand’anche nella sede collegiale della camera di consiglio, è pur sempre assorbita dalla fase della decisione di merito in udienza pubblica e che questa fase soltanto, comunque, pur nella rapidità del giudizio amministrativo (e del suo rito accelerato), può definire l’assetto definitivo delle controversie, in guisa che, ogni parte pubblica coinvolta nel giudizio amministrativo non può ritenersi, per il solo fatto di un’eventuale conclusione a sé favorevole del giudizio cautelare, al riparo da un potenziale esito sfavorevole della causa nel merito e, perciò, dalle possibili conseguenze organizzative, – anche più rilevanti e complesse, a causa dell’insieme di fatti irretrattabili che avrebbero luogo nelle more -, derivanti appunto dalla stessa decisione di merito, sicché la fase cautelare, con il suo carattere comunque provvisorio e la sua delibazione sommaria, in definitiva, preserva simultaneamente tutte le parti contrapposte dagli effetti dell’incertezza della materia contesa e delle conseguenze della definizione nel merito.
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 5 agosto 2022.
Autore: Redazione NotiziarioCalcio.com / Twitter: @NotiziarioC
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