Vincolo sportivo: ecco cosa è cambiato nei Dilettanti

14.09.2022 00:00 di Maria Lopez   vedi letture
Vincolo sportivo: ecco cosa è cambiato nei Dilettanti

Dallo scorso 1 luglio 2022 per quanto riguarda l’istituto del “vincolo sportivo” sono state introdotte importanti novità. Le recenti modifiche (metà giugno) a firma del presidente federale Gabriele Gravina, d’intesa con il Vice Presidente Vicario e il Presidente della LND, Christian Mossino e Giancarlo Abete, hanno toccato gli artt. 31, 32 e 32 bis delle N.O.I.F che riguardano i “giovani”, i “giovani dilettanti” e la “durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza”. Per tutt’e tre gli articoli modificati sono previsti delle norme transitorie che servono ad assorbire la portata delle novità per la prossima stagione.

► Art. 31 delle N.O.I.F – I “giovani” –

Viene modificato il comma 1 che qualifica i “giovani” calciatori/calciatrici

Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno“.

Nel vecchio testo la dicitura riportava la qualifica di giovani calciatori e calciatrici per coloro che avevano compiuto l’ottavo anno di età e al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non avevano compiuto il 16° anno di età.

Le norme transitorie specificano: “La modifica entra in vigore dal 1° luglio 2022 ma per la stagione 2022-2023 le società di Puro settore Giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre del 2006. E nel 2023-2024 le società di Puro Settore Giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre del 2007”.

► Art. 32 delle N.O.I.F – I “giovani dilettanti” –

Viene scisso il comma 1 che riguarda l’intervallo di tempo in cui si qualificano i “giovani dilettanti” all’interno del quale possono firmare il vincolo di tesseramento. Si passa dall’essere considerati giovani dilettanti dal 16° anno di età anagraficamente compiuto (non più il 14° anno) fino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano compiuto il 24° anno di età (non più il 25° anno). Perciò, con le modifiche, non sarà possibile firmare il vincolo prima di aver compiuto il 16° anno e la durata dello stesso vincolo finirà nella stagione in cui il calciatore/calciatrice avrà compiuto 24 anni.

“I calciatori/calciatrici:

a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

► Art. 32 bis delle N.O.I.F – “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza” –

In base alla modifica dell’articolo 32 appena vista, viene giocoforza toccato anche il comma 1 dell’articolo 32 bis che regola la durata del vincolo di tesseramento. Che accorcia di un anno la possibilità, per i calciatori e le calciatrici di chiedere lo svincolo per decadenza del tesseramento quando avranno compiuto i 24 anni nella stagione sportiva in corso mentre nel vecchio testo bisognava aver compituo il 25° anno di età.

I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività“.

Le norme transitorie, di cui sotto, cercano di assorbire la modifica specificando che un calciatore classe 1998 (sia del primo che del secondo semestre) che ha firmato il vincolo con la vecchia norma potrà ottenere lo svincolo solo alla fine della stagione 2022-23. Il calciatore classe 1999 (primo semestre), invece, ricade nella nuova norma e potrà ottenere lo svincolo alla fine della stagione 2022-23.

“La modifica al comma 1 dell’art. 32 bis entra in vigore:

a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F.;

b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022. In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023”.