Non basta un guasto all'illuminazione per cancellare un risultato sul campo e ottenere la ripetizione di una gara. Il Giudice Sportivo di Serie D, avv. Aniello Merone, ha respinto il reclamo dell'Oltrepò FBC, che chiedeva la prosecuzione della sfida con il Pavia Calcio 1911 interrotta al 32° minuto della ripresa sul punteggio di 1-1. Ai padroni di casa è stata inflitta la sconfitta a tavolino per 0-3, con l'addebito della tassa di reclamo.

La vicenda nasce dall'interruzione dell'illuminazione della torre faro n. 3, che ha costretto l'arbitro a sospendere la partita. Dalle verifiche svolte in seguito è emersa la rottura dei teleruttori della torre interessata. Si tratta di componenti collocati in prossimità delle lampade, a circa 40 metri di altezza, e non sostituibili nell'immediato.

Sulla base di questi elementi l'Oltrepò FBC, dopo un tempestivo preannuncio, ha presentato reclamo chiedendo che la gara proseguisse in epigrafe, cioè dal momento dell'interruzione, dal minuto e dal risultato in cui si era fermata.

Il Pavia Calcio 1911 ha replicato con proprie osservazioni difensive. Secondo il club ospite, la sospensione non rientra nella forza maggiore. Per questo ha chiesto che ai padroni di casa fosse comminata la perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), ritenendo il sodalizio di casa responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento dell'incontro.

L'Oltrepò FBC ha ribadito nella sostanza le proprie argomentazioni e ha prodotto due dichiarazioni a sostegno della ricostruzione. La prima proviene dalla IMPEL s.r.l., società incaricata della manutenzione dell'impianto, secondo cui “Il guasto avvenuto 12/09/2026 alle ore 22.00 circa, è stato causato da un imprevedibile e straordinario sbalzo di tensione che ha generato il mancato funzionamento della torre 3, e la riparazione del guasto non sarebbe stata possibile nell'immediato per motivi di sicurezza e di reperibilità del materiale elettrico”.

La seconda dichiarazione è del Comune di Broni - Settore pianificazione. L'ente ha confermato la propria competenza per gli interventi di straordinaria amministrazione e ha qualificato come “intervento di manutenzione straordinaria” quello “recentemente eseguito a seguito del guasto occorso alla torre faro n. 3”.

Nella decisione il Giudice Sportivo parte dai criteri fissati dall'orientamento giurisprudenziale consolidato. Perché ricorra la forza maggiore servono tre requisiti concorrenti: l'imprevedibilità dell'evento, l'inevitabilità o irresistibilità dei suoi effetti anche usando la dovuta diligenza, e l'estraneità dell'evento alla sfera di controllo e organizzazione del soggetto tenuto all'adempimento.

Alla luce di questi parametri, il giudicante ha osservato che un guasto elettromeccanico a un teleruttore non è di per sé un evento eccezionale. Si tratta infatti di un componente soggetto a usura, il cui malfunzionamento rientra tipicamente tra i rischi che deve prevenire il concessionario. Su di lui gravano gli obblighi di gestione, custodia, cura e conservazione, come conferma lo stesso Comune di Broni. Il rischio è tanto più rilevante trattandosi di un impianto destinato a manifestazioni pubbliche in orario serale, con obblighi di sicurezza e continuità del servizio. La prevenzione passa da manutenzione programmata, verifiche periodiche e piani di pronto intervento.

Il Giudice ha aggiunto che i guasti tecnici delle apparecchiature ordinarie sono normalmente considerati un rischio organizzativo interno. Fa eccezione il caso in cui si provi che il guasto derivi da un fattore realmente eccezionale e imprevedibile, come un evento atmosferico anomalo o un atto di terzi. Lo sbalzo di tensione invocato dalla società, da questa definito “imprevedibile e straordinario”, non è stato però accompagnato da elementi capaci di dimostrare effettivamente tale carattere.

Il dispositivo si articola in tre punti: il reclamo è respinto, all'ASD Oltrepò FBC è inflitta la perdita della gara con il punteggio di 0-3, e la tassa di reclamo è addebitata alla società.

Sezione: Serie D / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 16:15
Autore: Mariachiara Amabile
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