L'angolo dell'Avvocato - Il premio alla carriera

13.01.2020 08:15 di Stefano Sica   vedi letture
L'angolo dell'Avvocato - Il premio alla carriera

Terzo appuntamento con "L'angolo dell'Avvocato", rubrica che si propone di approfondire disposizioni e problematiche tecniche, organizzative e regolamentari inerenti al calcio dilettantistico, con un occhio al mondo professionistico e alla connessione, frequente e inevitabile, tra i due sistemi. Ospite fisso l'avvocato lucano Luis Vizzino, noto legale esperto di Diritto sportivo. Terzo argomento: l'istituto del premio alla carriera.  

Il Premio alla carriera: di cosa si stratta, quando e a chi è dovuto?

Trattasi di un istituto disciplinato dall’art. 99 bis delle Norme Organizzative Interne Federali, ai sensi del quale viene statuito che “alle società della LND e/o d puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come giovane o giovane dilettante nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”.

Per “il partecipare effettivamente” si intende che non è sufficiente la sola convocazione per una delle gare sopra indicate?

Esatto, ai fini del riconoscimento del premio è necessario che il calciatore prenda parte alla gara in questione entrando in campo.

Da quanto si apprende dalla disciplina prevista dall’art. 99 bis, è necessaria la qualifica di “professionista” in caso di partecipazione alla sua prima gara in Nazionale A o in Nazionale Under 21...

In realtà, attraverso tale principio si esclude il riconoscimento del premio nel caso in cui il calciatore partecipi effettivamente alla sua prima gara di Nazionale A o di Nazionale Under 21 con la qualifica di “giovane di serie”.

Un esempio concreto?

Il calciatore Caio, tesserato come giovane di serie con il club professionistico Alfa, all’età di 17 anni viene convocato dalla Rappresentativa Nazionale Under 21 per la Gara Ufficiale ITALIA – FRANCIA, match al quale prende parte entrando in campo dal primo minuto. In tali circostanze, gli eventuali club di settore giovanile o della LND in cui Caio avrebbe militato prima del tesseramento con il Club Alfa, non avrebbero diritto a ricevere il premio alla carriera, in quanto l’atleta, al momento della convocazione suindicata, non rivestiva la qualifica di “professionista”.

In caso di riconoscimento del premio, vengono prese in considerazione tutte le società di puro settore giovanile e/o di LND?

L’art. 99 bis al comma 2 prevede a chiare lettere che il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND o di puro settore giovanile almeno per la stagione stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive. In parole povere, hanno diritto al premio le società di settore giovanile o affiliate alla LND in cui il ragazzo ha militato non prima prima del compimento del dodicesimo anno di età.

Il compenso relativo al riconoscimento del premio alla carriera è da considerarsi sempre in 18.000 euro per ogni anno di formazione?

Non è sempre cosi, in quanto se l’eventuale società avente diritto avesse già percepito in precedenza da una società professionistica “il premio di preparazione” o “il premio di addestramento e formazione tecnica”, ovvero l’importo derivante da un trasferimento, tale somma dovrebbe essere detratta dall’eventuale compenso spettante.

Un esempio?

Il calciatore Caio, all’età di 20 anni, fa l’esordio ufficiale con lo status di professionista in serie A con il club ALFA. Caio ha militato nella stagione del suo tredicesimo compleanno nel club di settore giovanile Beta, sodalizio quest’ultimo che ha già ricevuto il premio di preparazione dal Club Alfa (con cui Caio era stato inizialmente tesserato come giovane di serie). In tal caso, il premio alla carriera spettante a BETA non sarebbe pari a 18.000 euro, ma alla differenza tra quest’ultima somma e le spettanze già percepite a titolo di premio di preparazione.

Entro quanto tempo deve essere corrisposto il premio alla carriera?

Il premio alla carriera deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento del verificarsi dell’evento, o comunque entro il termine della stagione sportiva in cui esso si verifica. Se, ad esempio, il calciatore Tizio facesse l’esordio in Serie A il 20 ottobre 2018, il relativo premio alla carriera dovrebbe essere corrisposto alle società aventi diritto entro il 30 giugno 2019. Eventuali controversie sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L’istituto del “premio alla carriera” assume rilevanza anche in ambito di calcio femminile?

Sì. Ai sensi dell’art. 99 ter delle N.O.I.F, alle società di calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita ad una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane “ o “giovane dilettante”, quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A femminile. Hanno diritto al premio le società associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, o quelle “controllate” da società affiliate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.