Il Giudice Sportivo di Serie D, avvocato Aniello Merone, ha respinto il reclamo presentato dal Sora Calcio 1907 contro il Teramo Calcio 1913, confermando il risultato di 2-2 maturato sul campo. La società laziale aveva contestato la regolarità della posizione del calciatore Gianluca Carpani, impiegato dai biancorossi durante l'incontro, chiedendo la vittoria a tavolino per 3-0.

Al centro della controversia la presunta irregolarità del tesseramento dell'atleta nato il 29 agosto 1993, inserito in distinta con il numero 11 ed entrato in campo al 23° minuto della ripresa. Il Sora aveva avanzato dubbi sulla validità della sua partecipazione alla gara, sostenendo che il tesseramento non fosse stato perfezionato per la mancata concessione del visto di esecutività, requisito indispensabile secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 6, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.

La difesa del Teramo Calcio 1913 ha però fornito ampia documentazione comprovante la completa regolarità della posizione di Carpani. Attraverso memorie integrative depositate presso gli organi competenti, la società abruzzese ha dimostrato che il tesseramento del calciatore era stato perfezionato in data 18 ottobre 2025, rispettando tutti i requisiti previsti dalla normativa federale.

Nonostante le prove documentali presentate dal club teramano, il Sora ha depositato controdeduzioni nelle quali, pur prendendo atto della documentazione versata agli atti, ha sollevato ulteriori perplessità sulla validità del visto di esecutività. Tuttavia, come rilevato dallo stesso Giudice Sportivo nella sua decisione, tali rilievi sono apparsi formulati "in maniera invero perlustrativa e poco precipua", risultando quindi privi di fondamento concreto.

L'elemento decisivo per la definizione della controversia è giunto dalla dichiarazione ufficiale dell'ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il documento, datato 23 ottobre 2025 e acquisito su specifica richiesta del Giudice Sportivo, ha certificato in modo inequivocabile che Gianluca Carpani risulta regolarmente tesserato con il Teramo Calcio dal 18 ottobre 2025, fugando ogni dubbio sulla legittimità della sua partecipazione all'incontro.

Sulla base di questa documentazione ufficiale e dopo un'attenta valutazione degli atti depositati da entrambe le società, l'avvocato Merone ha emesso la sua decisione articolata in tre punti fondamentali. In primo luogo, ha respinto integralmente il reclamo avanzato dalla formazione laziale, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione delle sanzioni sportive richieste. In secondo luogo, ha convalidato il risultato conseguito sul campo, confermando il pareggio per 2-2 tra le due compagini. Infine, ha disposto che la tassa di reclamo venga addebitata sul conto della società reclamante, come previsto dalla normativa in caso di ricorso respinto.

Sezione: Serie D / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 17:15
Autore: Davide Guardabascio
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