Cambia una classifica del campionato di Serie D. Nello specifico è quella del girone B, dove è arrivata la decisione finale degli organi competenti in merito alla gara tra Brusaporto e Villa Valle che non si è disputata a causa dell'irregolarità delle porte da gioco. Il Giudice Sportivo di serie D, avvocato Aniello Merone, ha emesso una decisione che ha sancito la sconfitta a tavolino per 0-3 del Brusaporto nella gara che avrebbe dovuto disputarsi contro il Villa Valle.


La controversia è nata nel momento in cui, prima del fischio d'inizio, la società ospite Villa Valle ha presentato al direttore di gara una riserva scritta formale riguardante l'altezza delle porte presenti sul campo di gioco. Una contestazione che ha innescato una serie di verifiche e tentativi di sistemazione che, però, non hanno portato alla disputa dell'incontro.

Secondo quanto emerge dalla documentazione ufficiale, il direttore di gara ha proceduto immediatamente alla misurazione degli impianti sportivi, riscontrando effettivamente delle irregolarità. Le porte presentavano un'altezza di 253 e 248 centimetri, misure non conformi agli standard regolamentari previsti per le competizioni calcistiche.

Di fronte a questa situazione, l'arbitro ha concesso 45 minuti di tempo alla società ospitante per procedere alla regolarizzazione degli impianti. Durante questo lasso temporale sono stati effettuati lavori di sistemazione nel tentativo di risolvere il problema e permettere lo svolgimento regolare della partita.

Tuttavia, come riportato nel referto arbitrale, nonostante gli interventi urgenti, al termine del periodo massimo di attesa concesso, la situazione non era migliorata in modo sufficiente. Le misurazioni finali hanno registrato un'altezza di 247,5 centimetri per entrambe le porte. Il direttore di gara ha quindi preso atto che "la situazione non fosse risolvibile ed il tempo di attesa superato NON dava inizio alla gara".

Il reclamo respinto e le motivazioni del Giudice Sportivo

Il Brusaporto ha presentato tempestivo reclamo chiedendo la ricalendarizzazione dell'incontro. La società bergamasca ha tentato di far valere le proprie ragioni, evidenziando gli sforzi compiuti per risolvere la problematica.

Il Villa Valle, dal canto suo, ha depositato controdeduzioni chiedendo il rigetto del reclamo per manifesta inammissibilità e infondatezza, oltre alla sanzione della perdita della gara a carico dell'avversario e la condanna alle spese legali ai sensi dell'articolo 55 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nella sua decisione, il Giudice Sportivo ha richiamato principi fondamentali della giustizia sportiva, sottolineando come ogni valutazione sulla regolarità del terreno di gioco sia rimessa in prima istanza al direttore di gara. In caso di mancata disputa dell'incontro, la competenza passa al Giudice Sportivo stesso, che è chiamato a pronunciarsi d'ufficio basandosi esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali.

Le circostanze attenuanti non sufficienti

Nel pronunciamento è stata anche considerata una circostanza particolare che caratterizzava la situazione del Calcio Brusaporto. La società si trovava nella necessità di utilizzare un impianto diverso da quello di cui è abitualmente concessionaria, identificato solamente pochi giorni prima della gara programmata.

Il Giudice Sportivo ha preso atto che, come evidenziato dallo stesso direttore di gara nel suo rapporto, il sodalizio bergamasco "abbia effettuato tutti gli sforzi necessari per risolvere l'irregolarità in linea con il regolamento e lo spirito del gioco". Nonostante questo riconoscimento degli sforzi profusi, tuttavia, tale elemento non è stato ritenuto sufficiente per evitare la sanzione.

Il dispositivo: 0-3 a tavolino e reclamo inammissibile

La decisione finale del Giudice Sportivo è stata articolata su più punti. In primo luogo, è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal Calcio Brusaporto. Di conseguenza, è stata inflitta alla società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore del Villa Valle.

Sul piano economico, la tassa di reclamo è stata addebitata sul conto della società reclamante. L'unico punto accolto parzialmente riguarda la richiesta del Villa Valle: è stata infatti respinta la domanda di condanna alle spese legali presentata ai sensi dell'articolo 55 del Codice di Giustizia Sportiva.

Questa vicenda rappresenta un caso emblematico di come il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti sportivi sia un elemento imprescindibile per lo svolgimento delle competizioni ufficiali. Nonostante le difficoltà logistiche e gli sforzi compiuti dalla società ospitante, la responsabilità di garantire la conformità delle strutture ricade sull'organizzatore dell'evento sportivo, senza possibilità di deroga anche in presenza di circostanze attenuanti.

Sezione: Serie D / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 16:30
Autore: Chiara Motta
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