Un’ombra è calata sulla recente operazione societaria del Lecco, culminata con un provvedimento di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale. Il fulcro della questione riguarda l'acquisizione di quote da parte del signor Aniello Aliberti e il mancato rispetto delle rigide normative federali sulla trasparenza.

L'oggetto dell'indagine, rientrante nel procedimento n. 153 pf 25-26, verte sulla condotta di Aniello Aliberti in qualità di acquirente del 40% delle quote del capitale sociale, formalizzata con atto notarile in data 18 dicembre 2024. Secondo quanto contestato, Aliberti avrebbe violato diversi articoli del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.).

La grave inosservanza riscontrata riguarda l'omissione nel depositare la documentazione essenziale relativa ai requisiti di onorabilità e alle referenze bancarie presso la Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) entro il termine perentorio di 15 giorni, come previsto dal comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.

La Commissione aveva espressamente richiesto tale documentazione in data 23 gennaio 2025, specificando che i documenti e le certificazioni prodotti in occasione della precedente cessione, avvenuta il 13 giugno 2024, non potevano essere considerati equivalenti. A tale sollecito, la società ha fornito riscontro solo il 14 febbraio 2025, violando quindi il termine massimo.

La vicenda si è poi complicata quando, in data 17 marzo, la Co.A.P.S., riscontrando che le referenze bancarie prodotte erano riferibili alla parte cedente e non all'acquirente, ha concesso al club, ai sensi del comma 8° dell'art. 20 bis, un ulteriore termine di 15 giorni per presentare la documentazione specifica relativa ai requisiti di solidità finanziaria del signor Aliberti. Solo a quest'ultima sollecitazione è stato dato riscontro positivo entro il termine aggiuntivo con comunicazione del 21 marzo 2025.

Per quanto riguarda il club, il Calcio Lecco 1912 S.R.L. è stato chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva – in quanto società a cui apparteneva il soggetto al momento dei fatti – e per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del C.G.S.

In conclusione del procedimento e vista la richiesta di applicazione della sanzione da parte dei diretti interessati (Aniello Aliberti e la società, quest'ultima rappresentata dallo stesso legale rappresentante), si è giunti a un accordo transattivo, un patteggiamento, come previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

L'accordo, al quale la Procura Federale ha acconsentito e sul quale il Presidente Federale non ha formulato osservazioni, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Per il signor Aniello Aliberti: 45 giorni di inibizione, sanzione che su sua richiesta è stata commutata in un'ammenda pecuniaria di € 3.600,00.

Per la società CALCIO LECCO 1912 S.R.L.: un'ammenda di € 2.500,00.

Si chiude così il capitolo formale sull'acquisizione delle quote, con una sanzione economica che ufficializza l'errore procedurale e il ritardo nella presentazione dei documenti chiave.

Sezione: Serie C / Data: Lun 10 novembre 2025 alle 14:55
Autore: Redazione Notiziario del Calcio / Twitter: @NotiziarioC
vedi letture
Print